Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34993 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34993 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CORRADO ELIO LUIGI N. IL 19/11/1948 parte offesa nel
procedimento
c/
ANSELMO LILIANA
CASTEL VECCHI MARIA
GATTO LISA
avverso l’ordinanza n. 30112/2013 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del
25/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

R. G. 50281 / 2013

Aderendo alla richiesta del procedente p.m., il g.i.p. del Tribunale di Genova con
l’ordinanza in epigrafe indicata -emessa ai sensi degli artt. 410 co. 3 e 11 c.p.p., all’esito di
udienza camerale indotta dall’opposizione della p.o. avverso la richiesta definitoria del
p.m.- ha deliberato (valutata inammissibile l’opposizione della p.o.) l’archiviazione per
infondatezza della notizia di reato del procedimento penale iscritto nei confronti dei tre
magistrati ordinari del distretto di Firenze (due giudici e un p.m.) Lisa Gatto, Liliana
Anselmo e Francesco M. Castelvecchi per i reati di cui agli artt. 323 e 328 c.p. a seguito di
denuncia-querela presentata dalla persona offesa Elio Luigi Corrado.
Avverso il provvedimento definitorio ricorre personalmente per cassazione la
persona offesa Corrado, lamentando violazione di legge e difetto di motivazione sotto
plurimi profili e rivendicando la fondatezza dei rilievi formulati nella originaria
denuncia-querela e nell’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione, riguardanti
risalenti vicende giudiziarie connesse alla c.d. “fallimentopoli fiorentina”.
Il ricorso è inammissibile. Alcun pregio è riconoscibile ai rilievi espressi dal
ricorrente con memoria (“memoria di replica”) depositata il 5.6.2014.
In via pregiudiziale il ricorso è stato proposto personalmente dal Corrado nella sua
qualità di persona offesa. Ma per la valida instaurazione del giudizio di legittimità trova
applicazione la regola dettata dall’art. 613 c.p.p., secondo cui -ad eccezione delle parti
processuali in senso tecnico- l’atto di impugnazione deve essere sottoscritto da difensori
inseriti nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione, atteso che alla persona
offesa non compete la qualificazione soggettiva di parte processuale e che le altre parti
private diverse dall’imputato non possono stare in giudizio (art. 100 co. 1 c.p.p.) se non
col ministero di difensore munito di specifico mandato defensionale, ancorché non
integrato da procura speciale (cfr., ex plurimis: S.U. 27.9.2007 n. 47473, Lo Mauro rv.
237854; Sez. 6, 5.2.2010 n. 7956, P.O. in proc. Pellegatta, rv. 246140). In ogni caso il ricorso
sarebbe comunque, altresì, inammissibile per la rilevata osservanza delle regole del
contradditorio camerale, la cui violazione costituisce unico motivo di impugnazione di
un provvedimento di archiviazione.
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso segue per legge (art. 616 c.p.p.) la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro 500 (cinquecento).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugno 2014

Motivi della decisione

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