Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34992 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34992 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAMZOURI HICHAM N. IL 01/06/1981
avverso la sentenza n. 371/2009 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
21/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

R. G. 50278 / 2013

Con l’indicata sentenza la Corte di Appello di Perugia ha confermato la condanna
alla pena di sei mesi di reclusione inflitta al cittadino marocchino Hicham Lamzouri con
sentenza del Tribunale di Temi per due episodi, unificati da continuazione, di evasione
dal regime cautelare degli arresti domiciliari (non essendo stato reperito nella sua
abitazione in occasione di due autonomi controlli di p.g.).
Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, deducendo carenza di motivazione per mancata verifica della sussistenza
degli elementi dimostrativi della responsabilità del prevenuto con specifico riguardo al
difetto di dolo, non avendo egli avuto alcuna intenzione di sottrarsi alla misura
domiciliare e ai relativi controlli.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
In via preliminare lo stesso è intempestivo. La sentenza della Corte di Appello
ligure è stata pronunciata, in contumacia dell’imputato, il 21.12.2012 con termine di
deposito ordinario (quindici giorni) della relativa motivazione ai sensi dell’art. 544 co. 2
c.p.p. Termine rispettato (sentenza depositata il 28.12.2012). L’estratto della sentenza
contumaciale è stato ritualmente notificato al difensore di fiducia dell’imputato in data
22.1.2013. Di conseguenza il termine per proporre impugnazione era pari a trenta giorni
(art. 585, co. 1-lett. b, c.p.p.), decorrente dall’indicata data del 22.1.2013. Detto termine di
trenta giorni è spirato il 22.2.2013 (come da annotazione di cancelleria di avvenuta
irrevocabilità apposta sul provvedimento). Il ricorso dell’imputato è stato depositato,
invece, soltanto il 6.3.2013. In ogni caso le censure sollevate con l’impugnazione sono
generiche e manifestamente infondate, non chiarendo quale passaggio della sentenza
impugnata sia meritevole di critica in riferimento alla esauriente analisi delle emergenze
processuali sviluppata dai giudici di appello.
La genetica inammissibilità del ricorso, impedendo l’instaurarsi di un valido
rapporto impugnatorio, preclude la possibilità di rilevare di ufficio l’estinzione del reato
per prescrizione sopravvenuta alla sentenza di appello (S.U., 22.11.2000 n. 32, De Luca, rv.
217266; S.U., 22.3.2005 n. 23428, Bracale, rv. 231164; Sez. 3, 8.10.2009 n. 42839, Imperato, rv.
244999). All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e dell’equa somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
P.

Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugno 2014
/

Motivi della decisione

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