Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34991 del 11/06/2014

Penale Ord. Sez. 7 Num. 34991 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
P.T.
avverso la sentenza n. 246/2009 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
11/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. P.;

Data Udienza: 11/06/2014

R. G. 50258 / 2013

Con la decisione di cui in epigrafe la Corte di Appello di Perugia ha confermato la
sentenza del Tribunale di Terni, che in esito a giudizio abbreviato ha condannato
P.T., concessegli le attenuanti generiche ed esclusa la rilevanza della contestata
recidiva qualificata, alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione per il reato di
evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari. Sentenza di primo grado appellata
soltanto con riguardo alla invocata sostituzione dell’inflitta pena detentiva con una delle
sanzioni sostitutive (libertà controllata o semidetenzione) previste dagli artt. 53 ss. della
legge 689/1981.
Contro tale sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputato,
lamentando violazione di legge e difetto di motivazione per la mancata conversione della
pena ai sensi dell’art. 53 L. 689/81 con misure diverse dalla detenzione.
I motivi di censura afferenti alle pene esecutive alternative (libertà controllata o
semidetenzione) invocate dall’appellante e non concesse dai giudici di secondo grado,
sono indeducibili in sede di legittimità. Gli stessi attengono, infatti, ad un profilo della
regiudicanda (quello del trattamento sanzionatorio) riservato all’apprezzamento
discrezionale del giudice di merito, non sindacabile da questa S.C. (ex plurimis: Sez. 6,
22.5.2009 n. 35912, Rapisarda, rv. 245372; Sez. 4, 20.2.2013 n. 12947, Pilia, rv. 255506),
avuto riguardo, tra l’altro, all’ampia e logica motivazione reiettiva della Corte
distrettuale. Con memoria del difensore del ricorrente (dep. 29.5.2014), si rivendicano
l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso e si ribadisce alla data del commesso reato il
prevenuto non aveva riportato condanne nel complesso superiori a tre anni di reclusione.
Tali rilievi non fanno velo alle precedenti conclusioni, la “sostituibilità” della pena
detentiva non essendo certo obbligatoria per il giudice pur in presenza dei presupposti
legittimanti (cfr. Sez. 5, 26.1.2011 n. 10941, Orabona, rv. 249717).
La genetica inammissibilità del ricorso, impedendo l’instaurarsi di un valido
rapporto impugnatorio, preclude la possibilità di rilevare di ufficio l’estinzione del reato
per prescrizione sopravvenuta alla sentenza di appello (S.U., 22.11.2000 n. 32, De Luca,
rv. 217266; S.U., 22.3.2005 n. 23428, Bracale, rv. 231164; Sez. 3, 8.10.2009 n. 42839,
Imperato, rv. 244999). All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della cassa delle ammende, che in ragione delle questioni dedotte stimasi equo
determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugno 2014

Motivi della decisione

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