Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34987 del 11/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34987 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ESPINOZA NIETO SIXTO FERNANDO N. IL 28/10/1985
avverso la sentenza n. 2127/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del
12/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 11/06/2014
R. G. 50136/2013
Per mezzo del difensore il cittadino ecuadoregno Espinoza Nieto Sixto Fernando
ricorre contro l’indicata sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la
condanna alla pena di quattro mesi e venti giorni di reclusione inflittagli, all’esito di
giudizio abbreviato, con sentenza del locale Tribunale per il reato di evasione dal regime
cautelare degli arresti domiciliari.
Con il ricorso si deduce violazione di legge e illogicità di motivazione con
specifico riguardo alla sommarietà e lacunosità del giudizio espresso dai giudici di
appello nel confermare l’entità della pena inflitta al prevenuto.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per palese indeducibilità e genericità delle
delineate ragioni di doglianza.
Le stesse investono, infatti, un profilo della regiudicanda, quale quello del
trattamento sanzionatorio, che è riservato all’esclusivo apprezzamento del giudice di
merito, sottraendosi a scrutinio di legittimità quando tale apprezzamento si riveli
espresso con motivazione sufficiente e logica. E questo è il caso dell’impugnata sentenza
di appello che ha diffusamente argomentato le ragioni reputate ostative alla concessione
di eventuali attenuanti e comunque ad una riduzione della misura della pena inflitta al
ricorrente, che -per altro- non ha addotto alcun concreto positivo elemento atto a
giustificare l’invocata mitigazione della pena.
Alla inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugno 2014
Motivi della decisione