Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34986 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34986 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MINERBA AGOSTINO N. IL 08/06/1987
avverso la sentenza n. 5044/2013 TRIB.SEZ.DIST. di PISTICCI, del
31/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

R. G. 50108 / 2013

Con ricorso del difensore l’imputato Agostino Minerba impugna per cassazione
la sentenza del Tribunale di Matera sezione di Pisticci, con cui -su sua richiesta, cui ha
assentito il p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., con attenuanti generiche stimate
equivalenti alla contestata recidiva, la pena di otto mesi di reclusione per il reato di
evasione dal regime esecutivo penale della detenzione domiciliare ex art. 47 ter O.P. in
rel. art. 385 co. 3 c.p. (essendo stato sorpreso dalla p.g. fuori della sua abitazione).
Con il ricorso si lamenta mancanza di motivazione in punto di enunciato giudizio
di colpevolezza del prevenuto, segnatamente nella parte in cui il giudice di merito
avrebbe omesso di verificare l’esistenza di eventuali cause di proscioglimento applicabili
in favore del ricorrente ex art. 129 c.p.p., giacché il prevenuto è stato visto stazionare sul
marciapiede antistante la sua abitazione e, quindi, in una pertinenza della stessa.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza
dell’addotta censura, con cui non si specificano gli elementi in base ai quali, in presenza
di una richiesta di pena patteggiata proveniente dallo stesso ricorrente, tale da
presupporre rinuncia implicita a questioni sulla colpevolezza e sugli elementi
circostanziali del reato, il decidente giudice di merito avrebbe dovuto eludere la richiesta
e giungere ad una sentenza liberatoria basata sull’evidenza dell’insussistenza del reato o
della non colpevolezza dell’imputato, che ha valutato esclusa dalle convergenti
risultanze processuali richiamate in sentenza (giammai il marciapiedi pubblico potendo
reputarsi pertinenza degli immobili che su di esso insistono).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, che -per la natura del provvedimento impugnato- stimasi
equo fissare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugno 20 4

Motivi della decisione

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