Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34984 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34984 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MATTEO MARCO N. IL 06/07/1978
avverso la sentenza n. 4329/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 02/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

R. G. 50034 /2013

Mediante il difensore l’imputato Marco Matteo ricorre per cassazione contro la
sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la decisione con cui il
Tribunale di Agrigento, all’esito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto colpevole del
reato di resistenza (violenta reazione nei confronti dei carabinieri che nell’esercizio delle
funzioni procedevano alla sua perquisizione personale ai sensi dell’art. 103 L.S.) e lo ha
condannato, riconosciutegli le attenuanti generiche, alla pena sospesa di due mesi e venti
giorni di reclusione.
Con il ricorso si denuncia l’erronea applicazione dell’art. 337 c.p. e la carenza e
l’illogicità della motivazione della sentenza di appello nella parte in cui non avrebbe
operato una corretta ricostruzione della vicenda integrante la regiudicanda, limitandosi a
richiamare per relationem gli argomenti decisori della prima sentenza. Ciò senza valutare
adeguatamente le prospettate ragioni di gravame e segnatamente l’ingiustificato
contegno arrogante (con inutile apposizione delle manette) assunto dagli operanti.
Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità e palese infondatezza delle
censure. Soprattutto quando si abbia riguardo alla linearità con cui la sentenza di appello
è pervenuta, in base ad una autonoma rilettura dei dati processuali, pur diffusamente
vagliati dalla sentenza di primo grado, alla conferma della penale responsabilità del
ricorrente, sia in punto di sussistenza della materialità delYascritto reato di resistenza, sia
in punto di prova della volontarietà della condotta antigiuridica attuata dall’imputato.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’equa somma di euro 1.000,00
(mille) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugno 2014

Motivi della decisione

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