Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34982 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34982 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARENA FRANCESCO N. IL 05/02/1990
avverso la sentenza n. 2086/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
18/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

R.G. 49991/2013

Con la suindicata sentenza la Corte di Appello di Genova ha confermato la
decisione del Tribunale di Sanremo sezione di Ventimiglia, che all’esito di giudizio
abbreviato, ha condannato Francesco Arena alla pena sospesa, concessegli le attenuanti
generiche, di dieci mesi di reclusione per i reati, unificati dalla continuazione, di
resistenza plurima, lesioni volontarie plurime a pubblico ufficiale e danneggiamento
aggravato (gesti di violenza, consistiti nel colpirli con calci e pugni, nei confronti dei
carabinieri, ad uno dei quali cagionava lesioni personali, che nell’esercizio delle funzioni
erano intervenuti per porre termine a una violenta colluttazione in corso tra l’imputato e
altro individuo, altresì danneggiando la vettura di servizio dei militari). Sentenza di
primo grado appellata unicamente con riguardo al mancato riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche.
Contro la sentenza di appello ha proposto personale ricorso per cassazione
l’imputato, deducendo violazione degli artt. 133 e 62 bis c.p. e mancanza ed illogicità
della motivazione con riferimento alla determinazione della pena, considerata eccessiva
rispetto alla reale gravità dei fatti, segnatamente per la ingiustificata omessa concessione
delle circostanze attenuanti generiche.
Le doglianze del ricorrente, oltre che generiche, sono indeducibili e palesemente
infondate, poiché afferiscono ad un profilo della regiudicanda, quello del trattamento
sanzionatorio, riservato all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, che nel caso di
specie ha offerto congrua motivazione della confermata pena comminata al ricorrente in
ragione della sua negativa personalità nonché delle cause ostative al riconoscimento delle
attenuanti innominate ex art. 62 bis c.p. Con pertinente valutazione la Corte distrettuale
ha rilevato come il prevenuto, benché incensurato, abbia commesso fatti indubbiamente
gravi, il suo gratuito comportamento reattivo non trovando alcuna giustificazione o
concreta motivazione. Il ricorso deve, per tanto, essere dichiarato inammissibile.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende,
che stimasi equo determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugno 2014

Motivi della decisione

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