Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34981 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34981 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUMBU PETRU N. IL 29/06/1982
avverso la sentenza n. 1926/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
23/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

R. G. 49982 / 2013

Con la decisione di cui in epigrafe la Corte di Appello di Genova ha confermato la
sentenza del locale Tribunale, che ha condannato il cittadino rumeno Petru Bumbu alla
pena, concessegli le attenuanti generiche, di quattro mesi di reclusione per il reato di
evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari. Sentenza di primo grado appellata
unicamente con riguardo alla invocata sostituzione dell’inflitta pena detentiva con una
delle sanzioni sostitutive (libertà controllata o semidetenzione) previste dagli artt. 53 ss.
della legge 689/1981.
Contro tale sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputato,
lamentando violazione di legge e difetto di motivazione in rapporto alla mancata
conversione della pena ai sensi dell’art. 53 L. 689/81 con misure alternative alla
detenzione.
I motivi di censura afferenti alle pene esecutive alternative (libertà controllata o
semidetenzione) invocate dall’appellante e non concesse dai giudici di secondo grado,
sono indeducibili in sede di legittimità. Gli stessi attengono, infatti, ad un profilo della
regiudicanda (quello del trattamento sanzionatorio) riservato all’apprezzamento del
giudice di merito, non sindacabile da questa S.C. (ex plurimis: Cass. Sez. 6, 22.5.2009 n.
35912, Rapisarda, rv. 245372; Sez. 4, 20.2.2013 n. 12947, Pilia, rv. 255506), avuto riguardo,
tra l’altro, all’ampia e logica motivazione reiettiva della Corte distrettuale.
La genetica inammissibilità del ricorso, impedendo l’instaurarsi di un valido
rapporto impugnatorio, preclude la possibilità di rilevare di ufficio l’estinzione del reato
per prescrizione sopravvenuta alla sentenza di appello (S.U., 22.11.2000 n. 32, De Luca,
rv. 217266; S.U., 22.3.2005 n. 23428, Bracale, rv. 231164; Sez. 3, 8.10.2009 n. 42839,
Imperato, rv. 244999). All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della cassa delle ammende, che in ragione delle questioni dedotte stimasi equo
determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugno 2014

Motivi della decisione

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