Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34980 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34980 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HACHANI MONCEF N. IL 22/05/1974
avverso la sentenza n. 2461/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
13/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

R. G. 49967/2013

Con atto di impugnazione personale l’imputato cittadino algerino Moncef
Hachani ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di
Milano che ha confermato la decisione del locale Tribunale, con cui è stato condannato
(concessegli generiche circostanze attenuanti) alla pena di quattro mesi di reclusione per
il reato di resistenza (essendosi opposto con violenza ad un agente di polizia
penitenziaria intervenuto per sedare una colluttazione in corso tra l’imputato e un altro
detenuto nella casa circondariale di Milano).
Con il ricorso si lamenta carenza di motivazione della sentenza con riferimento
alla omessa verifica dell”elemento soggettivo del reato, non avendo l’imputato inteso
opporsi all’attività di servizio del pubblico ufficiale operante.
Con successiva comunicazione a sua firma il ricorrente ha dichiarato di voler
rinunciare alla proposta impugnazione.
Tale esplicita volontà abdicativa del mezzo di impugnazione impone, ai sensi
degli artt. 589 e 591 -co. 1 lett. d)- c.p.p., la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui
segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
dell’equa somma di euro 500,00 (cinquecento) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 11 giugno 2014

Motivi della decisione

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