Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3498 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3498 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIONTI MARIO N. IL 27/04/1977
SAMPINO SALVATORE N. IL 07/07/1974
avverso la sentenza n. 1738/2012 GIP TRIBUNALE di PALERMO, del
22/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO
FIANDANESE;

Data Udienza: 08/10/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Palermo, con sentenza in data 22 gennaio 2013, applicava ex artt. 444
c.p.p. la pena di anni due mesi due di reclusione ed euro 400 di multa ciascuno nei confronti
di Cionti Mario e Sampino Salvatore in ordine al delitto di rapina aggravata commesso in
concorso tra loro.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati personalmente, deducendo entrambi
difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e il Sampino

fattispecie legale e della corretta comparazione delle circostanze.
I motivi dei ricorsi sono manifestamente infondati.
E’ principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento,
che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 deve
essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle
deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nell’enunciazione che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non
ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (per tutte, Sez. U
n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, Rv. 202270). Nel caso di specie, la sentenza
impugnata ha evidenziato le prove di colpevolezza emergenti dai verbali di arresto,
perquisizione e sequestro.
Gli ulteriori motivi di ricorso formulati dal Sampino sono inammissibili per la loro
assoluta genericità.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616, valutata la colpa, quale emerge evidente dal
contesto dei motivi delle impugnazioni, al pagamento ciascuno della somma, che si ritiene
equa, di euro 1.500,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, in camera di consiglio, 1’8 ottobre 2013.

anche la mancata valutazione della astratta corrispondenza della fattispecie concreta alla

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