Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34979 del 24/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 34979 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BONASIA FRANCESCO N. IL 12/02/1984
avverso l’ordinanza n. 1451/2012 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
01/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Co

Uditi difensor Avv.;

2-7 L,

Data Udienza: 24/04/2013

BONASIA Francesco (indagato per la violazione degli artt. 73 e 74 dpr 309/90)
ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza 1.10.2012 con la quale il Tribunale della
libertà di Bari ha rigettato l’istanza di riesame verso l’ordinanza GlP del Tribunale
di Bari del 20.8.2012, con la quale è stata disposta la misura della Custodia
cautelare in carcere
La difesa dell’indagato richiede l’annullamento del provvedimento impugnato
deducendo:
§1.) ex art. 606 I^ comma lett. C) cpp, violazione di legge perchè la prova fondata
su videoriprese non è stata messa a disposizione della difesa attraverso un
tempestivo rilascio del duplicato dei relativi supporti informatici prima dell’udienza
avanti il Tribunale del riesame, con conseguente violazione del diritto
dell’imputato.
§2.) ex art. 606 I” comma lett. C) cpp, violazione dell’articolo 267 cpp, poiché le
videoregistrazioni sono state disposte in assenza di legittimi presupposti.
§3.) ex art. 606 I^ comma lett. C) cpp, violazione di legge, perché il provvedimento
che ha autorizzato le videoregistrazioni è carente nella parte relativa alla
motivazione dell’autorizzazione all’uso di impianti installati all’esterno dei locali
della Procura della Repubblica.
§4.) ex art. 606 I” comma lett. C) cpp, violazione di legge, perché le operazioni di
videoregistrazione si sono protratte oltre i termini previsti dalla legge.
RITENUTO IN DIRITTO
Le censure che vengono mosse dalla difesa attengono ad aspetti inerenti l’attività di
videoregistrazione effettuata dalla polizia giudiziaria nell’ambito del procedimento
penale disposta a seguito degli omicidi commessi in danno di ELIA Michele
(3.7.2010) e CEPRIANO Michele (4.2.2008).
Le doglianze di cui ai motivi §2, §3, §4 attengono ad aspetti di legittimità della
acquisizione della prova, mentre il primo motivo attiene all’utilizzabilità
processuale della prova, perchè la copia dei supporti informatici non è stata messa a
disposizione della difesa tempestivamente.
Le censure mosse dalla difesa con i motivi §2, §3, §4 sono infondate. Secondo
quanto già affermato dalla sezioni Unite di questa Corte (Cass SU 28.3.2006 n.
26795) si deve osservare che le videoregistrazioni in luoghi pubblici, ovvero aperti
od esposti al pubblico, effettuate dalla Polizia Giudiziaria, devono essere
annoverate fra le c.d. “prove atipiche” e sono quindi soggette alla disciplina di cui
all’art. 189 cpp; di qui consegue che è errato (come fa la difesa) ritenere che debba
ricorra l’applicazione degli artt. 266 e ss cpp; dette norme si applicano alle sole
ipotesi di intercettazioni delle conversazioni telefoniche o ambientali e delle
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MOTIVI DELLA DECISIONE

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videoregistrazioni da effettuarsi mediante intrusione nella privata dimora o nel
domicilio [Cass. Sez. IV 24.1.2012 n. 10697].
Nel caso in esame, dalla lettura del provvedimento impugnato e dal contenuto del
ricorso si evince che le videoregistrazioni sono state effettuate in ambienti esterni e
in luoghi pubblici oggettivamente visibili da più persone, d’onde le doglianze
formulate dalla difesa con i motivi §2, §3, §4, sono inifiuenti, posto che per lo
svolgimento di attività di videoripresa in ambienti pubblici non sono necessari i
presupposti e le autorizzazioni diversamente previste per attività captativa di
immagini e suoni di tipo intrusivo. I motivi §2.), §3.), §4.) vanno quindi rigettati
siccome infondati.
Diversamente deve ritenersi in riferimento al primo motivo di ricorso.
La difesa ha lamentato in sede di riesame il fatto di non avere avuto a disposizione
una copia delle videoregistrazioni effettuate dalla polizia giudiziaria, ancorchè essa
sia stata tempestivamente richiesta al Pubblico ministero.
Il Tribunale del riesame ha verificato che la difesa dell’imputato ha formulato in
data 14.9.2012 istanza per il rilascio di copia delle videoriprese in questione; lo
stesso Tribunale ha accertato che in data 25.9.2012 il Pubblico Ministero ha
nominato un consulente tecnico assegnandogli un termine di dieci giorni per la
formazione delle copie del supporto informatico; il tribunale, pur avendo così
accertato che il completamento delle operazioni di duplicazione si sarebbe attuato
in data posteriore all’udienza prevista ex art. 127 cpp per il riesame del
provvedimento cautelare, ha respinto la doglianza della difesa affermando che: 1)
la richiesta al PM procedente ha riguardato la trasposizione di tutte le riprese video
effettuate nel corso delle indagini; 2) la richiesta non è risultata, così come
formulata, espressamente finalizzata ad una istanza di riesame; 3) il PM ha
legittimamente motivato sulla necessità di affidare l’incarico ad un consulente
tecnico cui ha assegnato, in ragione della complessità delle operazioni, un termine
congruo per effettuare la trasposizione delle immagini; 4) il difensore presente in
sede di conferimento dell’incarico al consulente non ha rappresentato al Pubblico
Ministero la esistenza di ragioni di urgenza.
La difesa censura la motivazione del Tribunale, perchè inosservante di consolidati
principi affermati in sede di legittimità.
Il motivo è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
Come è già stato affermato in plurime decisioni di questa Corte, è specifico onere
del Pubblico Ministero ex art. 309 V^ comma cpp, mettere a disposizione del
Tribunale gli atti presentati a norma dell’art. 291 comma 1 cpp. Attesa la dichiarata
rilevanza delle videoregistrazioni nel caso in esame, queste vanno ricomprese fra
gli atti previsti dalla norma in esame. Alle videoregistrazioni deve ritenersi estesa,
per l’aspetto che qui interessa, quanto già previsto in sede di legittimità per le
registrazioni delle conversazioni a seguito di intercettazione. Infatti, anche nel caso
di videoriprese, si può affermare che la prova dei fatti dalle stesse rappresentati non

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deriva dal riassunto e dall’inevitabile interpretazione soggettiva che di esse si faccia
in atti di Polizia Giudiziaria, ma dal contenuto stesso delle registrazioni
documentate in supporti magnetici o informatici. Sotto questo punto di vista
pertanto, non ha rilevanza alcuna che la relativa disciplina non si rinvenga negli
arti. 266 e ss. Cpp [Cass. SU 28.3.2006 n. 26795], poiché ciò che a tal fine conta
non sono le condizioni e i presupposti per la legittima attivazione dei mezzi di
ricerca della prova, ma l’idoneità del mezzo a rappresentare adeguatamente il fatto
documentato, aspetto quest’ultimo che contraddistingue indistintamente le
intercettazioni sonore e quelle visive o audio-visive [Cass. Sez. VA 24.6.2009 n.
39930 e Cass. Sez ‘VI 10.10.2011 n. 45984].
In subiecta materia vanno quindi applicati i principi già affermati da Cass. SU
22.4.2010 n. 20300 che ha ritenuto comunque illegittimo il rifiuto o l’ingiustificato
ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore l’accesso alle registrazioni
effettuate dalla Polizia Giudiziaria ed utilizzate ai fini dell’adozione di
un’ordinanza di custodia cautelare, sì che da tale inadempimento consegue una
nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, lett. C) cpp,
incidente non sul procedimento di acquisizione della prova, ma sul diritto di difesa
pregiudicato nell’utilizzo della prova medesima.
Il diritto di accedere alle registrazioni di comunicazioni e video utilizzate ai fini
dell’adozione di un provvedimento di custodia cautelare, come già affermato in
precedenti pronunce qui condivise, è incondizionato e determina l’obbligo per il
pubblico ministero richiesto di provvedere in tempo utile rispetto alla decisione del
tribunale del riesame.
La violazione di detto obbligo, sebbene non incida sulla utilizzabilità degli esiti
delle intercettazioni, comporta che di esse il giudice non possa tener conto fino a
quando non sia soddisfatto il diritto della difesa di prendere cognizione diretta delle
captazioni [Cass. Sez. W 21.10.2011 n. 46478].
Nel caso in esame il diritto di difesa appare pacificamente violato e la
giustificazione della condotta processuale del Pubblico ministero indicata dal
Tribunale appare inadeguata ed insoddisfacente. E’ pacifico che la difesa ha
richiesto l’accesso alle videoregistrazioni in data 14.9.2012, il Tribunale non ha
quindi fornito alcuna valida indicazione sulle ragioni per le quali il Pubblico
Ministero abbia proceduto al conferimento delle operazioni tecniche di
duplicazione dei supporti magnetici undici giorni dopo la richiesta, cioè in data
25.9.2012. Il Tribunale ha censurato la condotta processuale della difesa
dell’indagato, perché non avrebbe comunicato al Pubblico ministero le proprie
esigenze in vista di un giudizio “de libertate”, non avvedendosi peraltro che il
Pubblico Ministero era necessariamente informato della pendenza del giudizio de
libertate tenuto conto degli adempimenti previsti dall’art. 309 cpp, in vista
dell’udienza che ex art. 127 cpp era da tenersi in data 1.10.2012.

P.Q.M.
Annulla l’impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Bari per il nuovo
giudizio.
Così deciwrig Roma il 24.4.2013
dice stensore
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Dr. g e Crescienzo

R (2:

o

:n- — -Meria
4

Roma, lì _

Pertanto, in applicazione dei principi espressi dalla sentenza delle SU n. 20300 del
22.4.2010, si deve prendere atto che si è verificata una lesione ex art. 178 I^ comma
lett. C) cpp, tempestivamente dedotta dalla difesa che non ha avuto modo di
accedere in tempo utile al contenuto delle video-registrazioni; la ordinanza
impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale
di Bari, fermo restando che il Tribunale, non più soggetto ai termini perentori
indicati dall’art. 309 comma 10 cpp, dovrà nuovamente prendere in esame il tema
relativo alla sussistenza delle condizioni legittimanti la misura cautelare applicata
sulla base anche delle video-registrazioni, ove le relative copie siano prodotte in
sede di rinvio essendo state messe a disposizione della difesa.
/ La cancellTia provvederà agli adempin,itirdi cui all’art. 94904:Htra 1 ter disp. Att.
C
—pp.

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