Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34979 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34979 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE GREGORIO SERGIO N. IL 16/09/1960
avverso la sentenza n. 24123/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di NAPOLI, del 23/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

R.G. 49957/2013

Con il ministero del difensore l’imputato Sergio De Gregorio, già senatore della
Repubblica, ricorre per cassazione contro la sentenza del g.u.p. del Tribunale di Napoli,
con cui -su sua richiesta, assentita dal p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p.,
concessegli le attenuanti generiche, la pena condizionalmente sospesa di un anno e otto
mesi di reclusione per il delitto corruzione propria passiva per aver ricevuto da Silvio
Berlusconi (istigatore) e Valter Lavitola (intermediario) la somma di tre milioni di euro
per aderire ad un accordo di illecito mandato parlamentare imperativo, contrario al
libero esercizio del voto ex art. 67 Cost. e, quindi, ai doveri di ufficio connessi alla sua
qualità di parlamentare, manifestatosi in espressioni di voto contrarie alla maggioranza
del Governo in carica.
Con il ricorso si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla
corretta qualificazione della condotta criminosa, asseritamente ricondotta alla fattispecie
della corruzione propria antecedente, benché la stessa debba -invece- essere definita ai
sensi dell’art. 318 c.p. quale corruzione per atto di ufficio e no ltgià per atto contrario ai
doveri dell’ufficio senatoriale.
Con memoria depositata il 26.5.2014 il Codacons Campania Onlus, parte civile
costituita, ha pleonasticamente invocato la reiezione del ricorso dell’imputato.
Il ricorso di Sergio De Gregorio deve essere dichiarato inammissibile.
Le delineate ragioni di censura sono indeducibili e manifestamente infondate, dal
momento che il giudice di merito ha diffusamente e idoneamente motivato, con congrui
argomenti giuridici, l’apprezzamento dei fatti integranti la regiudicanda, valutando
inequivoca la condotta delittuosa dell’imputato e soprattutto corretta proprio la sua
definizione giuridica ai sensi del contestato art. 319 c.p. (“…essendosi accertato che
l’allora senatore De Gregorio aveva ricevuto da parte di Berlusconi e per il tramite di
Lavitola cospicue erogazioni di denaro in cambio del compimento di atti contrari ai
doveri di ufficio, tali dovendosi intendere le votazioni contrarie alle proposte
provenienti dallo schieramento politico di maggioranza, cui egli apparteneva e nelle cui
liste era stato eletto… la circostanza che l’attività del parlamentare sia per definizione
libera non muta i termini della questione, giacché è proprio l’asservimento economico
di un senatore, il quale accetta un ‘vincolo di mandato occulto’, che costituisce atto
sommamente contrario ai doveri di ufficio e oltretutto vietato dalla Costituzione”).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue ope legis la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in
favore della cassa delle ammende, che -per la natura del provvedimento impugnatostimasi equo fissare in euro 1.500 (millecinquecento).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugno 2014

Motivi della decisione

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