Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34977 del 24/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 34977 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SURRIANO VINCENZO N. IL 12/02/1983
avverso l’ordinanza n. 1455/2012 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
01/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
/-c-r” —e€e413
:7
,eedi, CR< Uditi difensor Avv.; Data Udienza: 24/04/2013 SURRIANO Vincenzo (indagato per la violazione dell'art. 74 dpr 309/90) ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza 1.10.2012 con la quale il Tribunale della libertà di Bari ha rigettato l'istanza di riesame verso l'ordinanza GIP del Tribunale di Bari del 20.8.2012, con la quale è stata disposta la misura della Custodia cautelare in carcere La difesa dell'indagato richiede l'annullamento del provvedimento impugnato deducendo: §1.) ex art. 606 I" comma lett. C) cpp, violazione di legge perchè la prova fondata su videoriprese non è stata messa a disposizione della difesa attraverso un tempestivo rilascio del duplicato dei relativi supporti informatici prima dell'udienza avanti il Tribunale del riesame, con conseguente violazione del diritto dell'imputato. §2.) ex art. 606 I^ comma lett. C) cpp, violazione dell'articolo 267 cpp, poiché le videoregistrazioni sono state disposte in assenza di legittimi presupposti. §3.) ex art. 606 IA comma lett. C) cpp, violazione di legge, perché il provvedimento che ha autorizzato le videoregistrazioni è carente nella parte relativa alla motivazione dell'autorizzazione all'uso di impianti installati all'esterno dei locali della Procura della Repubblica. §4.) ex art. 606 IA comma lett. C) cpp, violazione di legge, perché le operazioni di videoregistrazione sono andate oltre i termini previsti dalla legge. RITENUTO IN DIRITTO Le censure che vengono mosse dalla difesa attengono ad aspetti inerenti l'attività di videoregistrazione effettuata dalla polizia giudiziaria nell'ambito del procedimento penale disposta a seguito degli omicidi commessi in danno di ELIA Michele (3.7.2010) e OPRIANO Michele (4.2.2008). Le doglianze di cui ai motivi §2, §3, §4 attengono ad aspetti di legittimità della acquisizione della prova, mentre il primo motivo attiene all'utilizzabilità processuale della prova, perché la copia dei supporti informatici non è stata messa a disposizione della difesa tempestivamente. Le censure mosse dalla difesa con i motivi §2, §3, §4 sono infondate. Secondo quanto già affermato dalla sezioni Unite di questa Corte (Cass SU 28.3.2006 n. 26795) si deve osservare che le videoregistrazioni in luoghi pubblici, ovvero aperti od esposti al pubblico, effettuate dalla Polizia Giudiziaria, devono essere annoverate fra le c.d. "prove atipiche" e sono quindi soggette alla disciplina di cui all'art. 189 cpp; di qui consegue che è errato (come fa la difesa) ritenere che debba ricorra l'applicazione degli arti 266 e ss cpp; dette norme si applicano alle sole ipotesi di intercettazioni delle conversazioni telefoniche o ambientali e delle 1 MOTIVI DELLA DECISIONE 2 videoregistrazioni da effettuarsi mediante intrusione nella privata dimora o nel domicilio [Cass. Sez. IV 24.1.2012 n. 10697]. Nel caso in esame, dalla lettura del provvedimento impugnato e dal contenuto del ricorso si evince che le videoregistrazioni sono state effettuate in ambienti esterni e in luoghi pubblici oggettivamente visibili da più persone, d'onde le doglianze formulate dalla difesa con i motivi §2, §3, §4, sono inifluenti, posto che per lo svolgimento di attività di videoripresa in ambienti pubblici non sono necessari i presupposti e le autorizzazioni diversamente previste per attività captativa di immagini e suoni di tipo intrusivo. I motivi §2.), §3.), §4.) vanno quindi rigettati siccome infondati. Diversamente deve ritenersi in riferimento al primo motivo di ricorso. La difesa ha lamentato in sede di riesame il fatto di non avere avuto a disposizione una copia delle videoregistrazioni effettuate dalla polizia giudiziaria, ancorchè essa sia stata tempestivamente richiesta al Pubblico ministero. Il Tribunale del riesame ha verificato che la difesa dell'imputato ha formulato in data 14.9.2012 istanza per il rilascio di copia delle videoriprese in questione; lo stesso Tribunale ha accertato che in data 25.9.2012 il Pubblico Ministero ha nominato un consulente tecnico assegnandogli un termine di dieci giorni per la formazione delle copie del supporto informatico; il tribunale, pur avendo così accertato che il completamento delle operazioni di duplicazione si sarebbe attuato in data posteriore all'udienza prevista ex art. 127 cpp per il riesame del provvedimento cautelare, ha respinto la doglianza della difesa affermando che: 1) la richiesta al PM procedente ha riguardato la trasposizione di tutte le riprese video effettuate nel corso delle indagini; 2) la richiesta non è risultata, così come formulata, espressamente finalizzata ad una istanza di riesame; 3) il PM ha legittimamente motivato sulla necessità di affidare l'incarico ad un consulente tecnico cui ha assegnato, in ragione della complessità delle operazioni, un termine congruo per effettuare la trasposizione delle immagini; 4) il difensore presente in sede di conferimento dell'incarico al consulente non ha rappresentato al Pubblico Ministero la esistenza di ragioni di urgenza. La difesa censura la motivazione del Tribunale, perchè inosservante di consolidati principi affermati in sede di legittimità. Il motivo è fondato e va accolto per le seguenti ragioni. Come è già stato affermato in plurime decisioni di questa Corte, è specifico onere del Pubblico Ministero ex art. 309 VA comma cpp, mettere a disposizione del Tribunale gli atti presentati a norma dell'art. 291 comma 1 cpp. Attesa la dichiarata rilevanza delle videoregistrazioni nel caso in esame, queste vanno ricomprese fra gli atti previsti dalla norma in esame. Alle videoregistrazioni deve ritenersi estesa, per l'aspetto che qui interessa, quanto già previsto in sede di legittimità per le registrazioni delle conversazioni a seguito di intercettazione. Infatti, anche nel ca o di videoriprese, si può affermare che la prova dei fatti dalle stesse rappresentati non 3 deriva dal riassunto e dall'inevitabile interpretazione soggettiva che di esse si faccia in atti di Polizia Giudiziaria, ma dal contenuto stesso delle registrazioni documentate in supporti magnetici o informatici. Sotto questo punto di vista pertanto, non ha rilevanza alcuna che la relativa disciplina non si rinvenga negli artt. 266 e ss. Cpp [Cass. SU 28.3.2006 n. 26795], poiché ciò che a tal fine conta non sono le condizioni e i presupposti per la legittima attivazione dei mezzi di ricerca della prova, ma l'idoneità del mezzo a rappresentare adeguatamente il fatto documentato, aspetto quest'ultimo che contraddistingue indistintamente le intercettazioni sonore e quelle visive o audio-visive [Cass. Sez. V^ 24.6.2009 n. 39930 e Cass. Sez VI 10.10.2011 n. 45984]. In subiecta materia vanno quindi applicati i principi già affermati da Cass. SU 22.4.2010 n. 20300 che ha ritenuto comunque illegittimo il rifiuto o l'ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore l'accesso alle registrazioni effettuate dalla Polizia Giudiziaria ed utilizzate ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, sì che da tale inadempimento consegue una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. C) cpp, incidente non sul procedimento di acquisizione della prova, ma sul diritto di difesa pregiudicato nell'utilizzo della prova medesima. Il diritto di accedere alle registrazioni di comunicazioni e video utilizzate ai fini dell'adozione di un provvedimento di custodia cautelare, come già affermato in precedenti pronunce qui condivise, è incondizionato e determina l'obbligo per il pubblico ministero richiesto di provvedere in tempo utile rispetto alla decisione del tribunale del riesame. La violazione di detto obbligo, sebbene non incida sulla utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni, comporta che di esse il giudice non possa tener conto fino a quando non sia soddisfatto il diritto della difesa di prendere cognizione diretta delle captazioni [Cass. Sez. IV 21.10.2011 n. 46478]. Nel caso in esame il diritto di difesa appare pacificamente violato e la giustificazione della condotta processuale del Pubblico ministero indicata dal Tribunale appare inadeguata ed insoddisfacente. E' pacifico che la difesa ha richiesto l'accesso alle videoregistrazioni in data 14.9.2012, il Tribunale non ha quindi fornito alcuna valida indicazione sulle ragioni per le quali il Pubblico Ministero abbia proceduto al conferimento delle operazioni tecniche di duplicazione dei supporti magnetici undici giorni dopo la richiesta, cioè in data 25.9.2012. Il Tribunale ha censurato la condotta processuale della difesa dell'indagato, perché non avrebbe comunicato al Pubblico ministero le proprie esigenze in vista di un giudizio "de libertate", non avvedendosi peraltro che il Pubblico Ministero era necessariamente informato della pendenza del giudizio de libertate tenuto conto degli adempimenti previsti dall'art. 309 cpp, in vista dell'udienza che ex art. 127 cpp era da tenersi in data 1.10.2012. Cpp.7 P.Q.M. Annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Bari per il nuovo giudizio. a il 24.4.2013 4 f Pertanto, in applicazione dei principi espressi dalla sentenza delle SU n. 20300 del 22.4.2010, si deve prendere atto che si è verificata una lesione ex art. 178 comma lett. C) cpp, tempestivamente dedotta dalla difesa che non ha avuto modo di accedere in tempo utile al contenuto delle video-registrazioni; la ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari, fermo restando che il Tribunale, non più soggetto ai termini perentori indicati dall'art. 309 comma 10 cpp, dovrà nuovamente prendere in esame il tema relativo alla sussistenza delle condizioni legittimanti la misura cautelare applicata sulla base anche delle video-registrazioni, ove le relative copie siano prodotte in sede di rinvio essendo state messe a disposizione della difesa. ,----, La cancelleria proederà agli adempimenti di cui all'Art.-94-effinma 1 ter-disp.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA