Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34977 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34977 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOMBARDO PASQUALE N. IL 26/02/1976
avverso l’ordinanza n. 3539/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
27/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

R. G. 49950/2013

Con ordinanza resa il 27.9.2012 la Corte di Appello di Milano ha dichiarato
inammissibile l’appello proposto dall’imputato Pasquale Lombardo avverso la sentenza
del Tribunale di Milano, con cui all’esito di giudizio abbreviato è stato condannato alla
pena, esclusa la rilevanza della contestata recidiva, di cinque mesi e dieci giorni di
reclusione per il reato di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari.
Declaratoria di inammissibilità del gravame (artt. 585, lett. c, e 591, lett. c, c.p.p.) indotta
dalla genericità (id est aspecificità) delle doglianze formulate dall’appellante, limitatosi ad
invocare una più mite determinazione della pena in misura equivalente al minimo
edittale. Prospettazione già adeguatamente esaminata e disattesa con puntuali argomenti
dal giudice di primo grado.
Contro l’ordinanza della Corte territoriale ricorre il difensore dell’imputato,
assumendo come illegittima la ritenuta inammissibilità dell’appello, frutto di inadeguato
vaglio dei motivi di gravame formulati contro la decisione del Tribunale, avuto riguardo
alla pertinenza delle censure espresse in merito alla determinazione della pena.
La censura è manifestamente infondata.
La Corte territoriale ha puntualmente esposto le cause della dichiarata
inammissibilità dell’appello in rapporto ai contenuti dell’atto impugnatorio, che si
mostrano in tutta evidenza privi di ogni carattere di inerenza e specificità rispetto alla
motivazione dell’impugnata sentenza del Tribunale ambrosiano, che -come è agevole
evincere dalla lettura dell’atto impugnatorio formulato contro la decisione di primo
grado- ha dedicato ampio spazio proprio al tema sanzionatorio, indicando le logiche
ragioni considerate ostative alla individuazione di una pena equivalente al minimo
edittale.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende,
che stimasi equo determinare in misura di euro 1.000 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giu o 2014

Motivi della decisione

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