Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34976 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34976 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIANNOTTI OSCAR N. IL 14/02/1947 parte offesa nel procedimento
c/
LEBBRONI GIOVANNA N. IL 19/04/1967
PALLUCCHINI ALBERTO N. IL 01/12/1956
avverso il decreto n. 1857/2012 GIP TRIBUNALE di L’AQUILA, del
09/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

R. G. 49936 / 2013

In qualità di persona offesa Oscar Giannotti ricorre, a mezzo del difensore, contro
l’ordinanza di archiviazione pronunciata il 9.7.2013 dal g.i.p. del Tribunale di L’Aquila
all’esito di udienza camerale relativa al procedimento penale iscritto nei confronti dei
magistrati Giovanna Lebboroni e Alberto Pallucchini per reati di abuso di ufficio connessi
alle decisioni assunte, nell’esercizio delle rispettive funzioni, sulle vicende relative alla
mancata assegnazione allo stesso Giannotti della cattedra di zootecnica presso l’istituto di
istruzione Serpieri di Bologna, inopinatamente conferita ad altro più giovane candidato.
Il decidente g.i.p., convivendo le deduzioni espresse dal procedente p.m. nella sua
richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ha deliberato
l’archiviazione del procedimento penale, sia rilevando la mancanza di prove di fatti che
“avrebbero indotto gli indagati a pregiudicare dolosamente gli interessi dell’odierno
opponente” (Giannotti), sia l’inutilità di ricorrere ad ulteriori mezzi di prova (indicati
dalla persona offesa) insuscettibili di modificare l’acquisito “quadro probatorio”.
Con il ricorso si denunciano violazione di legge e illogicità della motivazione con
riguardo: da un lato, all’asserito omesso avviso ex art. 408 c.p.p. della richiesta di
archiviazione del p.m., che ha vulnerato il diritto di difesa della stessa persona offesa; da
un altro lato, all’incongruenza delle valutazioni del g.i.p. su completezza delle indagini e
insussistenza di dati integrativi della fattispecie di abuso di ufficio in danno della p.o.
Con memoria depositata il 5.6.2014 il ricorrente Giannotti insiste per
l’accoglimento del ricorso, invocando in caso negativo l’esenzione dalle spese di cui all’art.
616 c.p.p. per mancanza di colpa. Con memoria depositata il 20.5.2014 l’indagato
Pallucchini ha pleonasticamente invocato la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il ricorso di Oscar Giannotti è inammissibile.
Nessun vulnus è stato inferto al diritto di interlocuzione della p.o., che ha avuto
ampio modo, come emerge ex actis, di illustrare con memorie e documenti le proprie
ragioni nel corso delle udienze camerali celebrate dal g.i.p. ai sensi dell’art. 409 c.p.p.
Quanto alle ulteriori doglianze del ricorrente, le stesse non sono consentite nella presente
sede (art. 409 co. 6 c.p.p.), perché afferenti a profili di merito della regiudicanda
procedimentale e a presunti errori di valutazione del giudice decidente, del tutto estranei
al giudizio di legittimità, i provvedimenti di archiviazione essendo ricorribili soltanto per
inosservanza delle regole disciplinanti il contraddittorio garantito alla persona offesa (art.
410 c.p.p. in rel. artt. 409 co. 6 e 127 c.p.p.). Contraddittorio che nel caso di specie è stato
diffusamente rispettato, avendo il g.i.p. deliberato la censurata archiviazione dopo rituale
protratta udienza camerale (cfr., ex plurimis: Sez. 1, 3.2.2010 n. 9440, P.O. in proc. Di
Vincenzo, rv. 246779; Sez. 2, 4.7.2013 n. 29936, P.O. in proc. Loffredo, rv. 256660).
All’inammissibilità del ricorso segue ope legis la condanna del ricorrente (non
potendo trovare accoglimento l’invocata esenzione per difetto di colpa, da ritenersi invece
immanente nella proposizione del ricorso per motivo non consentito) al pagamento delle
spese processuali e dell’equa somma di euro trecento alla cassa delle ammende
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro trecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugno 2s 14

Motivi della decisione

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