Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34975 del 16/07/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 34975 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Truscelli Vito, nato il 28.2.1974; Martino
Antonino, nato il 8.5.1981 avverso la sentenza della Corte di appello di
Palermo del 8.4.2013. Sentita la relazione della causa fatta dal
consigliere Fabrizio Di Marzio; udita la requisitoria del sostituto
procuratore generale Sante Spinaci, il quale ha concluso chiedendo che il
ricorso sia rigettato.

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di
Marsala, sezione di Castelvedrano, in data 7 marzo 2012 di condanna di
Truscelli Vito e Martino Antonino per il reato di ricettazione.
2. Ricorrono, assistiti da difensore, gli imputati.
Nel ricorso presentato nell’interesse di Truscelli si lamenta vizio di
motivazione perché la Corte di appello in primo luogo non avrebbe dato
risposta alcuna alla istanza sulla intervenuta prescrizione del reato,
trascritta nel verbale dell’8 aprile 2013; in secondo luogo avrebbe ritenuto

Data Udienza: 16/07/2013

sussistente uno dei due delitti di ricettazione per essere stato l’imputato
sorpreso nel possesso di una borsetta oggetto di furto benché tra detto
furto e il rinvenimento della borsetta fossero trascorsi soltanto pochi minuti,
ossia un tempo insufficiente alla consumazione del delitto di ricettazione.
Nel ricorso presentato nell’interesse di Martino Antonino si contesta illogicità
della motivazione per avere la Corte di appello ritenuto la penale
responsabilità dell’imputato per il solo fatto di essere stato lo stesso

Truscelli, alla vista delle forze dell’ordine, lanciato via la borsa che custodiva
tra i piedi. Da tali elementi, infatti, argomenta la difesa non potrebbe
dedursi in via univoca la sussistenza del dolo di ricettazione in capo al
Martino.
Con un secondo motivo si lamenta il mancato riconoscimento della
fattispecie attenuata di ricettazione di cui al capoverso dell’articolo 648 c.p.
pur ricorrendone i requisiti di fattispecie. Si critica un particolare che la
decisione sia stata assunta esclusivamente sulla base dell’elemento, non
decisivo, costituito dal passato criminale del reo.
Infine si contesta il trattamento sanzionatorio con specifico riguardo alla
mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche lamentando
l’assenza di una adeguata motivazione sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono manifestamente infondati.
2. Deve preliminarmente rilevarsi come il delitto di ricettazione contestato ad
entrambi gli imputati per il giorno 6 agosto 2000, e il delitto di ricettazione
contestato al solo Truiscelli per il giorno 6 settembre 2000, considerati i
1098 giorni di sospensione della prescrizione dettagliatamente indicati al
foglio uno del fascicolo del Tribunale e considerati i termini di prescrizione
della specifica figura di reato, spireranno rispettivamente in data 9 agosto
2013 e 9 settembre 2013 : cosicchè, gli stessi non sono ancora maturati.
3. Manifestamente infondati sono inoltre i rilievi sulla illogicità della
motivazione circa la penale responsabilità degli imputati a titolo di
ricettazione: avendo la Corte di appello motivato – quanto al primo
episodio, ascritto ad entrambi gli imputati – sulla scorta dei rilievi istruttori,
nemmeno contestati dai ricorrenti, secondo cui gli stessi furono sorpresi
sopra un ciclomotore nel possesso di una borsetta oggetto di furto della

sorpreso insieme all’altro, il Truscelli, a bordo di uno scooter e per avere il

quale si sbarazzarono prontamente una volta accortisi della presenza delle
forze dell’ordine; ed avendo la corte territoriale motivato, quanto al
secondo episodio – contestato al solo Truscelli – sulla scorta delle
risultanze istruttorie secondo cui la merce di provenienza illecita era stata
rinvenuta dalle forze dell’ordine in un garage nella disponibilità
dell’imputato.
4. Quanto al trattamento sanzionatorio, deve in primo luogo osservarsi come

questa Corte di legittimità secondo cui l’attenuante

della particolare

tenuità del fatto nel reato di ricettazione va sempre esclusa se il fatto non
è particolarmente lieve, risultando superflua ogni ulteriore indagine (Cass.
sez. I, 13.3.2012, n. 13600); e infatti l’attenuante è stata esclusa in
ragione del valore non modesto dei beni oggetto di reato.
Deve, in secondo luogo, osservarsi come la Corte territoriale abbia
ineccepibilmente motivato il mancato riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche e il mancato accoglimento dell’istanza di riduzione
della pena già comminata in primo grado in considerazione dei precedenti
specifici degli imputati e dunque in ragione della prognosi negativa sulla
personalità degli stessi oltre che in considerazione della gravità delle
condotte delittuose.
5. Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deliberato il 16.7.2013.

la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione della giurisprudenza di

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