Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34973 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34973 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PISEDDU PIER PAOLO N. IL 15/02/1963
avverso la sentenza n. 1160/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI,
del 26/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 11/06/2014


R.G. 49813 / 2013

Con la sentenza suindicata la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la
sentenza resa dal Tribunale di Cagliari, che ha dichiarato Pier Paolo Piseddu colpevole
del reato di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari, essendo stato sorpreso
dai carabinieri (in occasione di un ordinario controllo di p.g.) sulla pubblica strada.
Condotta illecita per cui il Piseddu è stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputato,
deducendo erronea applicazione dell’art. 385 co. 3 c.p., travisamento della prova e difetto
di motivazione, poiché i giudici di appello, da un lato, non hanno prestato credito alla tesi
dell’essersi il prevenuto trovato in strada soltanto perché accortosi dei carabinieri che lo
cercavano in una adiacente abitazione diversa da quella formalmente deputata
all’esecuzione della misura domestica e, da un altro lato, non hanno apprezzato la
mancanza del dolo del reato, il prevenuto non avendo mai avuto intenzione di eludere la
misura cautelare domestica.
Il ricorso è inammissibile per indeducibilità e manifesta infondatezza dei motivi di
censura, riproduttivi dei motivi di appello pur idoneamente vagliati e disattesi dalla Corte
territoriale, la cui motivazione integra un più che adeguato vaglio, giuridicamente
corretto, delle risultanze processuali, attesa l’univoca conclamata sussistenza (e
volontarietà) del reato ascritto al ricorrente. E ciò segnatamente all’esito delle esperite
verifiche planimetriche evidenzianti la non contiguità delle due abitazioni del Piseddu e,
per ciò, vanificanti il suo assunto difensivo. Il reato di cui all’art. 385 co. 3 c.p. è
perfezionato, in vero, dal semplice volontario e consapevole allontanamento dalla sede
domiciliare, pur se le motivazioni dell’agire non si traducano nella decisione di sottrarsi in
via definitiva alla misura domestica. Per il perfezionamento del reato, scandito da dolo
generico, è sufficiente che la condotta di uscita (id est evasione) dell’imputato dallo stretto
ambito della sua dimora sia sorretta dalla consapevolezza di fruire in modo indebito di
una libertà di movimento spazio-temporale preclusa dalla corretta esecuzione della pena
domiciliare.
La genetica inammissibilità del ricorso, impedendo l’instaurarsi di un valido
rapporto impugnatorio, preclude la possibilità di rilevare di ufficio l’estinzione del reato
per prescrizione sopravvenuta alla sentenza di appello (S.U., 22.11.2000 II. 32, De Luca,
rv. 217266; S.U., 22.3.2005 n. 23428, Bracale, rv. 231164; Sez. 3, 8.10.2009 n. 42839,
Imperato, rv. 244999). All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del
ricorrente alla rifusione delle spese processuali e al versamento dell’equa somma di euro
1.000,00 alla cassa delle ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugno 2014

Fatto e diritto

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