Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34972 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34972 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRAGHINI VINCENZO N. IL 15/05/1974
avverso la sentenza n. 902/2008 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
02/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

R. G. 49777/2013

Con la sentenza suindicata la Corte di Appello di Brescia ha confermato la
sentenza del locale Tribunale, con cui Vincenzo Braghini è stato riconosciuto colpevole,
all’esito di giudizio abbreviato, del reato di evasione dal regime cautelare degli arresti
domiciliari, essendosi arbitrariamente allontanato dalla sua abitazione deputata a sede
esecutiva della misura domestica.
Con ricorso personale l’imputato impugna per cassazione la sentenza di appello,
deducendo mancanza o illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione
delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile per indeducibilità della censura, atteso che la stessa
investe un profilo della regiudicanda (trattamento sanzionatorio), il cui apprezzamento è
riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da
idonea motivazione. Nel caso di specie la Corte lombarda ha evidenziato l’insussistenza
di elementi giustificanti il riconoscimento delle attenuanti innominate e l’oggettiva non
meritevolezza delle stesse da parte dell’imputato, gravato da numerosissimi precedenti
penali anche specifici.
A tali conclusioni non possono far velo i rilievi critici esposti nella memoria del
difensore dell’imputato (depositata il 23.4.2014), con i quali si afferma l’ammissibilità del
ricorso e la compiutezza dei relativi motivi di doglianza.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente
alla rifusione delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle
ammende, che si ritiene conforme a giustizia determinare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugno 2014

Fatto e diritto

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