Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34971 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34971 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOGA NICOLAE N. IL 05/12/1980
avverso la sentenza n. 3422/2013 TRIBUNALE di TORINO, del
21/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

R.G. 49743 / 2013

Con atto di impugnazione del difensore l’imputato cittadino rumeno Nicolae
Moga ricorre contro la sentenza del Tribunale di Torino, con cui -su sua richiesta,
consentita dal p.m.- gli è stata applicata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., con le attenuanti
generiche stimate equivalenti alle aggravanti e alla recidiva contestate, la pena di sette
mesi e quindici giorni di reclusione per i reati, avvinti da continuazione, di tentato furto
aggravato di cavi di rame e di resistenza nei confronti dei carabinieri che lo avevano
sorpreso in flagranza del predetto reato.
Con il ricorso si deduce violazione di legge e difetto di motivazione della
sentenza, assumendosi essere stata omessa una adeguata verifica della sussistenza di
eventuali cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Inequivoche si mostrano la manifesta infondatezza e la indeducibilità dei motivi
di doglianza, con i quali si delinea un rilettura meramente fattuale delle fonti di prova
non consentita nel giudizio di legittimità ed in ogni caso estranea al ratificato concordato
sanzionatorio cui si è indotto l’imputato. Concordato sull’applicazione di una pena
determinata dallo stesso imputato e tale da presupporre rinuncia implicita ad ogni
questione sulla colpevolezza, che pure il decidente giudice di merito ha rilevato essere
conclamata nella motivazione dell’impugnata sentenza.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, stimata equa, di euro
1.500,00 (millecinquecento) alla cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugno 2014

Motivi della decisione

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