Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34968 del 24/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 34968 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
REGGIA GIUSEPPE N. IL 31/05/1955
avverso la sentenza n. 1322/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
23/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ,44, )’o–€4
che ha concluso per

Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 24/04/2013

REGGIA Giuseppe, imputato del delitto di cui all’art. 648 cp (ricettazione di un
assegno bancario commesso in Roma nll’agosto del 2002) è stato condannato dal
Tribunale di Roma alla pena di mesi sei di reclusione e E 200,00 di multa con
sentenza 25.6.2010. A seguito di impugnazione proposta dalla difesa, con decisione
23.5.2012 la Corte d’Appello di Roma ha confermato la quanto stabilito dal
Tribunale.
L’imputato, tramite il difensore ricorre in questa sede richiedendo l’annullamento
della sentenza deducendo:
§1.) ex art. 6061^ comma lett. e) cpp, vizio di omessa motivazione in ordine agli
aspetti personali dell’imputato utilizzabili per un più mito trattamento
sanzionatorio la pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma nella propria decisione ha ricondotto il fatto contestato
nell’ambito della fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 648 cp e ha altresì
riconosciuto le attenuanti generiche, non concedendo il beneficio della sospensione
condizionale della pena atteso il vissuto giudiziario dell’imputato.
Con l’atto di appello la difesa ha richiesto l’assoluzione dell’imputato ai sensi
dell’art. 530 cp con riferimento al merito delle accuse, mentre ha censurato la pena
perchè ritenuta eccessiva, lamentando che le attenuanti generiche non erano state
riconosciute nella loro massima estensione e la pena doveva essere contenuta nei
minimi possibili, asserendo, a sostegno dell’impugnazione, che la richiesta “poggia
sulla valutazione delle circostanze tutte, oggettive e soggettive, previste dall’art.
133 compre, ovviamente le condizioni personali, familiari e di complessivo contesto
sociale che caratterizzano l’intera vita dell’imputato”.
La Corte d’Appello mentre ha fornito una motivazione in ordine alle censure
mosse con riferimento alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove, non
ha dato alcuna motivazione delle ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la
decisione del Tribunale in ordine al trattamento sanzionatorio.
La difesa dell’imputato censura, in questa sede, tale aspetto della decisione,
dolendosi che la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto delle condizioni
personali dello imputato.
11 ricorso è manifestamente infondato.
Va osservato che l’atto di appello, con riferimento alle doglianze relative al
trattamento sanzionatorio, presenta caratteri di aspecificità con conseguente
violazione dell’art. 581 cpp. Infatti, i motivi di appello devono essere specifici allo
stesso modo di quanto richiesto per il ricorso in cassazione e quindi, pur nella
libertà della loro formulazione, devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e
1

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per tali ragioni il ricorso è manifestamente infondato e l’imputato deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di E 1.000,00, cos’
equitativamente determinata la sanzione amministrativa da devolversi alla Cassa
delle Ammende, ravvisandosi, nel ricorso proposto estremi di responsabilità previsti
dall’art. 616 cpp.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di e 1.000,00 alla cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 24.4.2014

di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l’oggetto
del gravame ed evitare di conseguenza impugnazione generiche o meramente
dilatorie [Cass. 18.12.2012 n. 1770 In Ced Rv 254024; Cass. Sez. VI 3.3.2011 n.
21873].
Nel caso in esame la doglianza formulata nell’atto di appello non è rispondente ai
canoni previsti dall’art. 581 cpp. In particolare va osservato che il Tribunale aveva
già riconosciuto all’imputato le attenuanti generiche nella loro massima estensione,
avendo proceduto alla riduzione di un terzo, la sanzione astrattamente prevista per
la violazione di legge commessa.
La sanzione nella sua previsione presenta caratteri di ragionevolezza e si colloca in
un segmento di molto inferiore alla media edittale, pur dovendosi prendere atto che
l’imputato è raggiunto da precedenti penali che hanno impedito il riconoscimento
del beneficio della sospensione condizionale della pena. In tale prospettiva la
doglianza formulata dalla difesa con l’atto di appello è del tutto generica, perché
non indica lo specifico aspetto di fatto che, inquadrato nell’ambito dell’ari 133 cp,
avrebbe dovuto determinare il giudicante verso una decisione di contenuto diverso.
La doglianza proposta in appello dalla difesa in ordine al trattamento sanzionatoti°
presenta quindi caratteri di inammissibilità che rendono incensurabile in questa
sede l’omessa motivazione sul punto da parte del giudice dell’appello. Infatti, in
tema di ricorso per Cassazione non costituisce causa di annullamento della sentenza
impugnata il mancato esame di un motivo di appello che per la sua assoluta
indeterminatezza e genericità doveva essere dichiarato inammissibile [Cass. Sez.
IV 15.12.1998 n. 1982; Cass. Sez. IV 17.4.2009 n. 24973].

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