Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34968 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34968 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE LISA PIETRO N. IL 15/07/1966
avverso la sentenza n. 1457/2013 TRIBUNALE di LUCCA, del
16/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, su richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato a De Lisa Pietro ai sensi dell’art. 444
cod. proc. pen. la pena di otto mesi di reclusione per il reato di indebito allontanamento dal
luogo di detenzione domiciliare (art. 385 cod. pen.).

Tanto premesso, si osserva che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso
che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di questa Corte
regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata il suo obbligo di motivazione, in relazione alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena
su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del 27/09/1995,
Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giug • 2014

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo vizio di motivazione in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto ed alla congruità della sanzione rispetto all’addebito.

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