Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34966 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34966 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IOSSA MASSIMILIANO N. IL 04/07/1977
avverso la sentenza n. 4391/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
23/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 378 cod. pen. sotto il profilo tanto oggettivo che soggettivo, nonché in relazione all’aggravante di cui al comma 2 dello stesso articolo in relazione all’assenza di
colpevolezza che la persona favoreggiata appartenesse ad un’associazione criminosa ed alla
erronea lettura dell’intero compendio probatorio; deduce, infine, vizio di motivazione in ordine
alla omessa concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile poiché compendiato da motivi diversi da quelli consentiti, atteso che
a dispetto della qualificazione dei vizi nei termini anzidetti si tenta di ottenere dalla corte legittimità una valutazione di merito (v. le deduzioni inerenti la totale estraneità dell’imputato rispetto all’edificazione del nascondiglio, la valutazione del materiale fotografico, quella inerente
il ritrovamento di un radiocomando all’interno de nascondiglio dove si trovava la persona favoreggiata) sostitutiva rispetto a quella impugnata, la quale adeguatamente e articolatamente
motivata sugli specifici punti investiti dall’atto di appello, non merita le censure mossele.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugn 2014

L’imputato Iossa Massimiliano ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Napoli,
che a conferma di quella emessa dal GUP del locale Tribunale in data 11/01/2013, ne ha ribadito la condanna alla pena inflittagli in primo grado nella misura di due anni e sei mesi di reclusione per il reato di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.).

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