Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34965 del 11/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34965 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRILLO ROSARIO N. IL 07/05/1993
avverso la sentenza n. 2862/2013 TRIBUNALE di CATANIA, del
23/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 11/06/2014
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, su richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato a Grillo Rosario ai sensi dell’art. 444
cod. proc. pen. la pena di quattro mesi di reclusione per il reato di concorso in resistenza a
pubblico ufficiale (artt. 110, 337 cod. pen.).
Tanto premesso, si osserva che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso
che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di questa Corte
regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata il suo obbligo di motivazione, in relazione alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena
su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del 27/09/1995,
Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugno 2014
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo carenza di motivazione in ordine alla mancata emissione di sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129
cod. proc. pen.