Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34964 del 11/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34964 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CRISCUOLO GIUSEPPE N. IL 28/09/1971
avverso la sentenza n. 2532/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
31/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 11/06/2014
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Motivi della decisione
L’imputato Criscuolo Giuseppe ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Napoli,
che a conferma di quella emessa dal locale Tribunale in data 20/05/2009, ne ha ribadito la
condanna alla pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi e venti giorni di reclusione
per il reato di violazione delle prescrizioni inerenti gli arresti domiciliari (art. 385 cod. pen.).
Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato il diniego delle circostanze di cui all’art. 62 bis cod. pen. non solo con il
richiamo ai gravi precedenti penali dell’imputato, ma anche con l’indole trasgressiva e sprezzante delle prescrizioni di cui ha dato dimostrazione, tra l’altro reiterando analoga condotta già
precedentemente sanzionata.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giug o 2014
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti
generiche.