Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34961 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34961 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANCO EMANUELE N. IL 20/03/1989
avverso la sentenza n. 7/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
28/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

Motivi della decisione
L’imputato Manco Emanuele ricorre l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che a
conferma di quella emessa dal locale Tribunale in composizione monocratica in data 06/04/
2009, ha confermato la pena inflittagli in primo grado nella misura di quattro mesi di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) e guida senza patente (art.
116, comma 13 C.d.S.).

Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato sia quanto al primo motivo, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato in ordine all’elemento oggettivo del reato
(sottrazione a controllo autostradale di polizia con compimento di manovre evasive implicanti
messa in pericolo dell’incolumità degli operanti e di terzi); sia in ordine al secondo, posto che
l’imputato era stato subito identificato per il soggetto che era alla guida della vettura responsabile delle ricordate manovre pericolose.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugno 014

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l’insussistenza degli
elementi materiali del delitto di cui all’art. 337 cod. pen. per essersi limitato a darsi alla fuga,
senza esercitare minaccia o violenza all’indirizzo degli operanti; deduce, inoltre, vizio di motivazione in ordine alla tardiva identificazione dopo i fatti.

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