Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34960 del 11/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 34960 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPANO MARCO RUGGERO N. IL 28/06/1974
avverso la sentenza n. 6071/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
29/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

Motivi della decisione
L’imputato Capano Marco Ruggero contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Napoli,
che a conferma di quella emessa dal locale Tribunale in composizione monocratica in data
04/02/2013, ha confermato la pena inflittagli in primo grado nella misura di nove mesi di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) e lesioni aggravate
(artt. 582, 585, 576, 61 n.2 e 10 cod. pen.).

Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato il primo motivo, avendo la Corte
territoriale adeguatamente motivato sull’elemento oggettivo del reato (violenta opposizione
manifestata dall’imputato all’intervento, richiesto dalla convivente, degli operanti nella casa familiare, fino al ferimento di uno di essi con un morso ad una mano); il secondo motivo si rivela inammissibile perché non consentito, non essendo stato previamente dedotto con l’atto di
appello (art. 606, comma 3 cod. proc. pen.).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugno 014

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l’insussistenza degli
elementi materiali del delitto di cui all’art. 337 cod. pen.; deduce, altresì, violazione di legge
per non essere stato ravvisato il carattere preterintenzionale del reato di lesioni.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA