Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34956 del 11/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34956 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
weta O
MARIANO VITO/N. IL 12/10/1965
avverso la sentenza n. 93/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 25/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 11/06/2014
Motivi della decisione
L’imputato Mariano Vito Antonio ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello Lecce,
Sezione Distaccata di Taranto che, a conferma di quella emessa dal GUP del locale Tribunale in
data 10/11/2009, ne ha ribadito la condanna alla pena complessiva di un anno e sei mesi di
reclusione per il reato di calunnia (art. 368 pen.).
Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato le ragioni della conferma della decisione di primo grado, oltre tutto
all’esito di una puntuale ed analitica rivisitazione dei termini della questione (pagg. 4 e 5 decisione), svolta secondo argomentazioni ispirate a logica e come tali incensurabili in questa sede.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugno 2014
Il ricorrente deduce vizio di motivazione censurando il complessivo iter logico – argomentativo
della decisione impugnata.