Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34955 del 11/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34955 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SAVINO AGOSTINO N. IL 14/02/1972
avverso la sentenza n. 707/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 03/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 11/06/2014
Motivi della decisione
L’imputato Savino Agostino ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Lecce,
Sezione Distaccata di Taranto che, in parziale riforma di quella emessa dal locale Tribunale,
Sezione Distaccata di Grottaglie in data 26/10/2011, ha confermato la pena inflittagli in primo
grado nella misura di un anno di reclusione per il reato di indebito allontanamento dagli arresti
domiciliari (art. 385, comma 3 cod. pen.).
Il ricorso è inammissibile poiché generico, nel senso che i suoi motivi non si confrontano affatto
con le argomentazioni svolte dalla sentenza, non immune in verità da qualche passaggio
oscuro che comunque non concerne il profilo dell’elemento soggettivo, non dedotto con i motivi
d’appello (v. pag. 3 motivazione)
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giu no 2014
Il con
re e t nsore
dott4.‘ do J4loni
Il Presidente
olfo Di Virginio
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esplicitazione delle ragioni inerenti la ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.