Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34954 del 11/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34954 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAPPELLO CHIARA N. IL 21/12/1966
avverso la sentenza n. 2876/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PORDENONE, del 25413/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 11/06/2014
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il GUP del Tribunale di Pordenone, su richiesta dell’imputata concordata con il PM, ha applicato a Cappello Chiara ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
la pena di un anno di reclusione per il reato di calunnia (art. 368 cod. pen.).
Tanto premesso, si osserva che il ricorso è inammissibile, attesa l’indeducibilità di tale doglianza in relazione alla natura negoziale della decisione per cui il giudice, nell’applicare la pena
concordata dalle parti, è tenuto ad adeguarsi all’accordo convenuto esplicitando unicamente
l’effettuazione dei controlli demandatigli dalla legge, diversi da quelli che gli competono nello
ambito del giudizio ordinario.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugno 2014
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, deducendo violazione di legge in relazione all’utilizzazione ai fini delle decisione delle sommarie informazioni assunte nel
corso delle indagini preliminari senza osservare l’art. 63 cod. proc. pen.