Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34952 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34952 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SKHAIRI MOHAMED N. IL 13/03/1960
avverso la sentenza n. 152/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 21/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

R. G. 49386 / 20123

Con il ministero del difensore l’imputato Mohamed Skhairi impugna per
cassazione la sentenza della Corte di Appello di Lecce sezione di Taranto, che ha
dichiarato inammissibile l’appello dallo stesso proposto avverso la decisione del
Tribunale di Taranto sezione di Grottaglie, che all’esito di giudizio ordinario ha
dichiarato improcedibili perché estinti per intervenuta prescrizione i reati di
maltrattamenti e lesioni personali volontarie in pregiudizio della moglie convivente.
Con il ricorso si adducono violazione di legge e difetto di motivazione della
sentenza impugnata. L’appello dell’imputato, in primo luogo, è stato depositato
tempestivamente, tenuto conto della sospensione dei termini processuali in periodo
feriale. La Corte distrettuale non ha, in secondo luogo, motivato l’inammissibilità del
gravame, condannando l’imputato anche al pagamento delle spese processuali.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza delle doglianze.
La Corte di Appello non ha dichiarato inammissibile l’impugnazione contro la
sentenza di secondo grado per tardività della stessa, ma unicamente per la genericità dei
motivi addotti, evidenziando come l’atto di appello non abbia in alcun modo indicato
quali prove il Tribunale avrebbe tralasciato di assumere ai fini della decisione. Decisione
correttamente assunta ai sensi dell’art. 129 c.p.p. in mancanza di dati avvaloranti un
possibile proscioglimento nel merito del prevenuto. Giudizio che, quanto meno con
riguardo alla genericità dell’atto di appello, non può che essere valutato inconfutabile in
questa sede di legittimità, stante la palese sommarietà e vaghezza delle censure espresse
nell’atto di appello dell’imputato.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo stabilire in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugno 014

Motivi della decisione

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