Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34950 del 11/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34950 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASALE EDUARDO NATALE N. IL 12/01/1956
avverso la sentenza n. 1180/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del
06/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 11/06/2014
Motivi della decisione
L’imputato Casale Eduardo Natale ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
Messina che, a conferma di quella emessa dal locale Tribunale in data 13/03/2009, ne ha ribadito la condanna alla pena complessiva di un anno e dieci mesi di reclusione per i reati di calunnia (artt. 368, 61 n.2 pen.) e truffa aggravata (artt. 640, 61 n.7 cod. pen.).
Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato in ordine ai termini della vicenda, individuando anche il recondito movente che aveva indotto l’imputato alla commissione dei reati (consegna alla parte offesa di un
proprio assegno, denunziato falsamente smarrito, onde ottenere la restituzione di altro previamente consegnatole a garanzia di una mediazione immobiliare non andata a buon fine); quanto alle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 bis cod. pen, s’intende in realtà sottoporre al giudizio di legittimità valutazioni, come appunto quelle relative al diniego o alla relativa concessione, rientranti nella facoltà discrezionale del giudice e come tali sottratte al sindacato di legittimità ove, come nella specie (v. riferimento alla personalità dell’imputato, già gravato da precedenti penali ed alla specificità del fatto reato), corredate di motivazione idonea a far emergere le ragioni della concreta scelta operata.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
DEPO
IN CANc-,HiLbrz/A
– 7 AGO 2014
I
Il ricorrente deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione censurando la
decisione della Corte territoriale sia nella ricostruzione in punto di fatto della vicenda processuale sia in ordine alla scelta di non concedergli le circostanze attenuanti generiche.