Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3495 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3495 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCHIAVO CATERINA N. IL 04/02/1965
avverso la sentenza n. 5247/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PARMA, del 12/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 08/10/2013

Considerato che:
Schiavo Caterina ricorre avverso la sentenza, in data 12 ottobre 2012,
del Tribunale di Parma, con la quale, le è stata applicata la pena concordata
tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen., per il reato di cui all’art. 416 c.p., art.
629 c.p. e altro , e, chiedendone l’annullamento, deduce che il giudice
avrebbe dovuto applicare l’art. 129 c.p..;
Il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett.

questa Corte ha stabilito: “La sentenza del giudice di merito che applichi la
pena su richiesta delle parti, escludendo che . ricorra una delle ipotesi di
proscioglimento di cui all’art.129 cod. proc. pen., puo’ essere oggetto di
controllo di legittimita’, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal
testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di
non punibilità di cui all’art.129 succitato”. (Cass. pen. sez. 3, 18.6.99,
Bonacchi ed altro, 215071);
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione; peraltro nella sentenza risulta
verificata la insussistenza di elementi che importino decisioni ex art. 129
c.p. p.;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1500;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1500 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, li 8 ottobre 2013

c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato;

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