Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34949 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34949 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRAMOSCA MAURO N. IL 20/11/1946
avverso la sentenza n. 678/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 14/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

Motivi della decisione
L’imputato Ferramosca Mauro ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Lecce,
Sezione Distaccata di Taranto che, a conferma di quella emessa dal locale Tribunale in data
11/11/2009, ha confermato la pena inflittagli in primo grado nella misura di tre mesi di reclusione per i reati di interruzione di pubblico servizio (art. 340 cod. pen.) e minaccia (art. 612
cod. pen.), ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione.

Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato praticamente sugli stessi punti di doglianza costituenti i motivi d’appello
ed in particolare sulla sussistenza degli estremi dei reati tanto d’interruzione di pubblico servizio (pag. 6, righi da 1 a 14) che di minaccia, la cui serietà è stata apprezzata nel contesto (v.
ancora pag. 6) in cui la frase è stata profferita, accompagnata oltre tutto anche da uno spintone; la Corte ha infine ricordato che condotta complessiva, precedenti penali a carico ed assenza di positivi elementi costituivano adeguati motivi per denegare il riconoscimento delle
attenuanti di cui all’art. 62 bis cod. pen.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugn 2014

Il ricorrente deduce violazione di legge e carenza di motivazione praticamente su tutti i punti
della decisione, dall’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa del reato di minaccia
alla sussistenza degli estremi del reato di cui all’art. 640 cod. pen., dalla erronea valutazione
della condotta qualificata ai sensi dell’art. 612 cod. pen. al diniego delle invocate attenuanti
generiche, per finire con la ritenuta eccessività della pena irrogata.

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