Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34948 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34948 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALESSANDRO GIUSEPPE N. IL 30/09/1960
avverso la sentenza n. 179/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
08/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

Motivi della decisione
L’imputato Alessandro Giuseppe ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Messina che, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Patti, Sezione Distaccata di S.
Agata di Militello in data 09/04/2010, ha ridotto la pena inflittagli in primo grado alla misura di
quattro mesi di reclusione ed Euro 150,00 di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, per il reato di sottrazione di beni pignorati (art. 388, commi 3 e 4 cod. pen.).

Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato in ordine all’insussistenza di alcun errore scusabile, nonché in ordine alla
non applicabilità dell’art. 388, comma 5 cod. pen. ravvisabile per l’appunto in presenza di condotte elusive nella specie del tutto inesistenti, consistendo l’addebito nella mera sottrazione di
un compendio di beni pignorati.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugno 2014

Il ricorrente deduce violazione di legge per erronea omessa applicazione dell’art. 388, comma
5 cod. pen. sussistendo nella fattispecie chiare condotte elusive e per l’omesso rilevamento di
una causa di non punibilità, dovuta ad errore scusabile derivante dall’aver appreso dell’infruttuoso andamento di una prima vendita del compendio pignorato.

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