Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34947 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34947 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LONGOBARDI FRANCESCO N. IL 21/07/1967
avverso la sentenza n. 1818/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
12/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, dolendosi che la Corte territoriale non
avrebbe adeguatamente vagliato i presupposti per una assoluzione nel merito, in particolare
respingendo una richiesta di integrazione probatoria per espletare una perizia ritenuta decisiva ed inoltre valutando in maniera acritica le dichiarazioni provenienti dalla persona offesa.
Il ricorso è inammissibile poiché i motivi articolati palesemente infondati, dal momento che la
Corte territoriale ha esaurientemente motivato le ragioni sia del prevalere della formula di proscioglimento in rito su quella di merito (derivante dalla conferma delle valutazioni del primo
giudice in punto responsabilità dell’imputato), sia del diniego alla rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale al fine di assumere una perizia che come tale non può mai assurgere al ruolo di
prova decisiva (v. Cass. Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013, Sciarra, Rv. 255152 rappresentativa
del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui ‘la sentenza con cui il giudice respinge la richiesta di una perizia, ritenuta decisiva dalle parti, non è censurabile ai sensi dell’art.
606, comma 1 lett. ci] cod. proc. pen., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto
che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione’).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugno 2014

L’imputato Longobardi Francesco ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
Salerno che, in riforma di quella emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 06/12/2010,
ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di calunnia (art. 368 cod.
pen.), perché estinto per intervenuta prescrizione, confermando tuttavia le statuizioni in favore
della costituita parte civile Barbella Michelangelo.

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