Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34947 del 09/08/2013


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Penale Sent. Sez. F Num. 34947 Anno 2013
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HAYAT SIKANDAR N. IL 12/11/1972
avverso la sentenza n. 14/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
08/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. A/1
0,<4A 4A— 1 Cf 44 . cn, 7 Uditi difensor Avv.; Data Udienza: 09/08/2013 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza dell'8 luglio 2013, la Corte di appello di Brescia, in relazione al mandato di arresto europeo, emesso in data 16 aprile 2013 dalla Procura della emesso al fine il 12 aprile precedente dalla Pretura di Detmold , ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria tedesca di Hayat Sikandar, al fine del suo perseguimento penale per il reato previsto dagli artt 96 e 97 della normativa tedesca in materia di introduzione clandestina commessa in banda e con modalità professionali. 2. Il ricorrente , in particolare , è stato chiesto in consegna per aver - in concorso con altre persone, in nove diverse occasioni, e nell'arco di circa un anno ( dal novembre del 2010) - favorito l'ingresso clandestino in Germania e Danimarca di cittadini extracomnitari di diversa provenienza privi di documenti e di titoli di soggiorno , organizzando il trasferimento da Brescia ( dove riceveva e alloggiava gli interessati ) da dove poi veicolava gli stranieri in oggetto consegnandoli per il viaggio ad autisti dallo stesso reclutati. 3. Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione il difensore della persona richiesta in consegna, articolando un unico motivo di gravame, con il quale denuncia violazione di legge avuto riguardo al disposto di cui all'art. 18 lettera P legge 69/05 . In particolare, lamenta che la fattispecie delittuosa sottesa al Mae risulta in parte commessa in Italia , come riconosciuto dalla stessa Corte distrettuale, sulla base di una descrizione dell'attività delittuosa precisa e dettagliata tale da rassegnare gli elementi tipici di una notizia di reato utile a consentire allla A G italiana il contestuale esercizio dell'azione penale. Segnala al contempo che malgrado tale emergenza la Corte non ha ritenuto applicabile alla specie la ragione di rifiuto cristallizzata alla lettera p dell'ad 18 legge 69/05 in ragione della operatività dell'accordo bilaterale tra Germania e Italia del 24 ottobre 1979 ( ratificato con legge 969/84), ritenendo , alla luce dell'ad 2 della detta convenzione , non opportuno il rifiuto della consegna. Secondo la difesa , proprio in ragione dei principi dettatati in materia dalla Corte di Cassazione negli arresti richiamati dalla Corte distrettuale a supporto della decisione , il detto accordo blaterale non dovrebbe trovare applicazione laddove l'attività delittuosa realizzatasi in Italia , letta in raffronto a quelle rese nel territorio estero, abbia connotazioni di secondarietà e minor rilevanza , cosa nella repubblica di Detmold ( Germania ) reso in forza del provvedimento restrittivo specie contraddetta dal tenore della contestazione mossa alla base del mae - processuale . CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è infondato ritenendo ingiustificate le censure mosse alla decisione impugnata in ragione della prospettata violazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. p). E' pacifico che, sulla base di quanto esposto sia nel MAE sia nel provvedimento cautelare emesso dall'a.g. tedesca a carico del ricorrente , i fatti nazionale, e quindi per essi si ricadrebbe nel motivo di rifiuto della consegna contemplato dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. p). La condotta sottesa ai diversi favoreggiamenti imputati al ricorrente si muove dentro i confini del territorio italiano per quanto attiene alla organizzata e reiterata ricezione degli stranieri extracomunitari interessati all'ingresso clandestino in Germania e Danimarca; all'alloggio agli stessi garantiti ; alla predisposizione dei mezzi e delle modalità del viaggio finalizzati all'ingresso clandestino degli stessi nei detti paesi di destinazione. 5. Lo stesso provvedimento impugnato , in parte qua , si muove del tutto pedissequamente lungo le linee tracciate dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte , affermando che , in astratto sussiste la causa ostativa alla consegna di cui alla citata norma di legge allorquando anche una parte sola della condotta si sia verificata nel territorio italiano (tra le altre, Sez. 6, n. 47133 del 18/12/2007, Lichtenberger, Rv. 238159; Sez. 6, n. 1180 del 07/01/2008, Lichtenberger, Rv. 238228; Sez. 6, n. 40287 del 28/10/2008, Erikci, Rv. 241519; Sez. 6, n. 16115 del 24/04/2012, G., Rv. 252507); fermo restando che la giurisdizione italiana fondata su tale criterio territoriale deve risultare con certezza, non potendosi ritenere sufficiente la mera ipotesi che il reato sia stato commesso in tutto o in parte nel territorio dello Stato (Sez. 6, n. 45669 del 29/12/2010, Llanaj, Rv. 248973). 6. Al contempo , la Corte distrettuale , del tutto correttamente e coerentemente , ha escluso che nella specie potesse trovare applicazione l'ipotesi di rifiuto chiamata a sostegno del ricorso , in linea con quanto puntualmente esposto in altri analoghi precedenti da questa stessa Corte ( si veda in particolare la sentenza della Sez. 6, n. 45524 del 20/12/2010, Ahmad, e più di recente quella dsitinta dal nr 20281/13 resa dalla stessa sezione) , che qui di seguito si riportano e si condividono interamente. 7. L'art. 18 comma I lettera p della legge 69/05 che prevede il divieto della consegna se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio , trae origine da uno dei motivi facoltativi di rifiuto della consegna previsti dalla decisione-quadro del 2002 (art. 4, par. 7), che, a sua volta, si ispira all'art. 7 della Convenzione europea di estradizione, con il quale si è inteso dare preminente contestati devono considerarsi come commessi, sia pure in parte, nel territorio rilievo alla giurisdizione territoriale dello Stato richiesto (l'Etat ne livre pas ses justiciables), risolvendo in favore di quest'ultimo un ipotetico conflitto positivo di giurisdizione sul medesimo fatto di reato. 8. Tale norma deve tuttavia essere coordinata con quanto stabilisce l'art. 31 della stessa decisione-quadro del 2002. Con tale disposizione sono invero stati fatti salvi (senza onere di notifica) gli accordi e le intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento della sua adozione "nella misura in cui questi consentono di approfondire o di andare oltre gli obiettivi di quest'ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare relazioni con gli Stati membri che non sono parti degli stessi. Ora, nei rapporti con la Germania, deve ritenersi ancora applicabile l'art. H dell'Accordo bilaterale aggiuntivo, stipulato il 24 ottobre 1979 e ratificato in Italia con la L. 11 dicembre 1984, inteso a facilitare tra le Parti l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 1957, con il quale è stata limitata l'incidenza del motivo di rifiuto di cui all'art. 7 della stessa Convenzione nell'ipotesi in cui la domanda di consegna riguardi anche altri reati non soggetti alla giurisdizione dello Stato di rifugio, qualora risulti opportuno far giudicare tutti i suddetti reati dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente. Questa disposizione, diretta a risolvere i frequenti casi di domande estradizionali per reati cross-border o comunque caratterizzati da transnazionalità, in considerazione della contiguità territoriale tra i due Paesi, si pone non solo in linea con la clausola di salvezza contenuta nel citato art. 31 della decisione-quadro, in quanto obiettivamente diretta a facilitare la consegna della persona ricercata, superando un ostacolo alla cooperazione bilaterale, ma appare anticipare ed ora anche dare puntuale attuazione ai principi contenuti nella recente decisione- quadro 2009/948/GAI del 30 novembre 2009 sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali. Con tale nuovo strumento, gli Stati membri hanno inteso concretizzare uno degli obiettivi espressamente previsti dal Trattato dell'Unione europea (ora Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), ove all'art. 82, comma 1, lett. b), si prevede che le azioni comuni nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale devono "prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri". Scopo della decisione-quadro è non solo stabilire un meccanismo di composizione dei conflitti di giurisdizione, qualora già risultino pendenti in due o più Stati membri "procedimenti paralleli" ovvero procedimenti penali per gli stessi fatti in cui è implicata la stessa persona, ma anche soprattutto obbligare gli Stati membri a prevenire l'insorgenza di tali situazioni. In tal senso, il preambolo chiarisce che obiettivo della decisione-quadro è evitare procedimenti penali paralleli superflui, in quanto nello spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, il principio di obbligatorietà dell'azione penale, che informa il diritto processuale in vari Stati membri, deve essere inteso e applicato in modo da ritenerlo soddisfatto "quando ogni ulteriormente la consegna del ricercato" e sempre che gli stessi non pregiudichino le Stato membro garantisce l'azione penale in relazione ad un determinato reato" (paragrafo n. 12). E' di rilievo che sottesa alla prevenzione e soluzione dei conflitti di giurisdizione non è solo l'esigenza di evitare che per la stessa vicenda vi sia una dispersione di energie processuali dei singoli Stati impegnati in processi che - in un'ottica di reciproca fiducia - potrebbero essere condotti da uno solo di essi, ma anche - come ricorda il preambolo (consideranda nn. 3 e 12) della stessa decisionequadro - la necessità di impedire la violazione del divieto del ne bis in idem, quindi di un principio posto a garanzia dell'individuo - che significativamente è stato elevato ora, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, è da ritenere direttamente applicabile in tutti i sistemi giuridici nazionali, accanto alle Costituzioni nazionali" ( così in termini pedissequamente ritrascritti , i due arresti di questa Corte sopra in premessa richiamati) . 9. Una volta accertato che nella specie può trovare applicazione l'art. H dell'accordo intercorso tra Italia e Germania, stipulato il 24 ottobre 1979, ratificato in Italia con la legge 11 dicembre 1984 (G.U. 29 gennaio 1985, n. 24, suppl. ord.), ed entrato in vigore il 4 luglio 1985 (G.U. 6 luglio 1985, n. 158), resta da verificare a chi spetti di farne applicazione e, ancora, quali siano i criteri di "opportunità" in base ai quali può essere stabilita la consegna di una persona all'a.g. tedesca per fatti soggetti alla giurisdizione italiana, qualora detta persona, come nella specie, debba essere consegnata per altri fatti non rientranti nella giurisdizione italiana. Come espressamente precisato da ultimo da questa Corte ( cfr la citata sentenza 20281/13 ) quanto al primo aspetto, una volta trasferito il contenuto della speciale disposizione di tale accordo bilaterale nel nuovo contesto del MAE, disciplinato dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, non pare dubbio che sia l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, e quindi nella specie, l'a.g. italiana, a dovere esprimere una simile valutazione, in luogo dell'autorità politica (Ministro della giustizia) cui è rimesso il potere di decidere in merito a una domanda di estradizione.Una simile valutazione può essere operata, oltre che in prima istanza dalla Corte di appello, dalla stessa Corte di cassazione, considerato che, in base alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 1, il ricorso per cassazione può essere proposto "anche per il merito". Quanto al secondo aspetto ritiene la Corte che le considerazioni espresse dalla Corte distrettuale sul punto non meritino censura alcuna . I fatti ascritti al ricorrente appaiono essere stati commessi con continuità temporale e in accordo con altri concorrenti, secondo modalità operative ricorrenti, sicchè l'accertamento giudiziale non potrebbe prescindere dalla complessiva comprensione dei rapporti allacciati con i presunti correi. li particolare , puntualmente la Corte distrettuale ha fatto esplicito riferimento ai rapporti allacciati dal ricorrente con referente tedesco Afzal. dall'art. 50 della Carta di Nizza tra i principi fondamentali dell'Unione europea e che In secondo luogo, altrettanto conferente risulta essere , alla luce di quanto sopra , il richiamato dato legato allo stato di avanzamento delle indagini nel procedimento penale in corso in Germania mentre agli atti non risulta che per i fatti che sarebbero stati commessi, almeno in parte, nel territorio nazionale, sia stata assunta alcuna iniziativa investigativa e tanto meno giudiziaria. Circostanza questa puntualmente corroborata , sul piano della forza logica del relativo rilievo , dalla ulteriore considerazione per la quale occorrerebbe svolgere indagini anche sul territorio di altro Stato sulla base di elementi prova acquisibili se non a seguito di rogatoria, con Infine , sembra ulteriormente dirimente l'osservazione resa in chiusura dalla Corte distrettuale , sempre in linea pedissequa rispetto ai già citati precedenti di questa Corte relativi ai casi analoghi sopra indicati relativa alla necessità di evitare : aderire alla prospettiva del rifiuto in ragione della invocata applicazione dell' art. 18, comma 1, lett. p) legge 69/05 darebbe corpo ad una situazione potenziale di litispendenza e quindi ad un conflitto di giurisdizione, in contrasto con i principi sopra richiamati che devono ispirare la cooperazione giudiziaria tra i Paesi membri dell'Unione europea. Ciò , per quanto già accennato , in piena conformità agli obiettivi della decisione quadro 2009/948/GAI del 30 novembre 2009 del Consiglio dell'Unione europea, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GUUE, 15 dicembre 2009, L 328, p. 42) che ben può essere utilizzata , in mancanza della disciplina interna di attuazione, quale spunto argomentativo utile alla interpretazione della fattispecie in esame , letta e inquadrata nell'ottica finalistica , per quel che qui immediatamente interessa, della intenzione volta a prevenire le conseguenze negative (anche in termini di tempo e risorse delle competenti autorità nazionali) derivanti dall'esistenza di procedimenti penali paralleli nello spazio territoriale europeo. 10. Non sembra, alla luce degli elementi logici sopra segnalati, che le osservazioni difensive esplicitate in ricorso valgano a superare le segnalate , obiettive, ragioni di "opportunità" che, nel caso , impongono la trattazione di un processo unitario a carico del ricorrente davanti all'a.g. tedesca. Precisato che la difesa non spende parola alcuna per invalidare il rilievo logico da ascrivere alle osservazioni mosse sul piano della opportunità del trattamento unitario del processo in Germania, qui scongiurato dalla reiezione del motivo legato all'invocato rifiuto della consegna , deve poi escludersi in particolare che l'applicazione dell'accordo sopra citato , in deroga alla lettera p del comma I dell'art 18 , possa trovare giustificazione solo quando la condotta o frazione di condotta commessa in Italia , abbia un rilievo ponderale di minima consistenza rispetto a quelle eseguite nel territorio tedesco e , in particolare , seguendo la prospettazione difensiva , che la stessa si imponga solo in presenza di una evidente complicanza quanto all'attività da rendere. contestazione associativa laddove il nucleo fondante l'organizzazione criminale si trovi all'infuori del territorio nazionale . 11. Una tale interpretazione non trova alcun supporto nel dato normativo di riferimento né ragioni di riferimento nei precedenti giurisprudenziali più volte richiamati a sostegno del ritenere in esame. E' vero piuttosto , ma solo sul piano della opportunità valutazione imposta dal citato accordo - che la presenza di un reato associativo che vede in Italia il centro strutturale e organizzativo dell'ente criminale è circostanza dell'approfondimento investigativo, un valore ponderale logico di indiscusso rilievo nel quadro complessivo degli elementi da valutare ed in direzione della possibilità di mantenere ferma la giurisdizione italiana dando attuazione al disposto di cui all'ad 18 comma I lettera p. Ma questa , per come evidenziato dalla difesa , non è l'ipotesi di specie , non emergendo dagli atti una contestazione associativa né in ogni caso una individuazione del nucleo fondante la stessa in Italia sì che questo elemento , del tutti correttamente, è stato espunto dalla Corte distrettuale tra quelli da ricomprendere nel novero dei momenti del giudizio di opportunità all'uopo reso. 12. Ne viene il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. mam. Manda alla Cancelleria per Vtar , .... - Così deciso in Roma, il 9 agosto 2013 . .wU di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. - destinata ad assumere, quantomeno in prospettiva della facilitazione processuale e

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