Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34946 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34946 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOBJANIDZE TEMURI N. IL 10/06/1982
avverso la sentenza n. 14095/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
28/08/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, su richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato a Lobjanidze Temuri ai sensi dell’art.
444 cod. proc. pen. la pena di un anno di reclusione per il reato di tentato furto aggravato
(artt. 56, 624 bis cod. pen.).

Tanto premesso, si osserva che il ricorso è inammissibile poiché il presupposto negoziale della
sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. esime il giudice dal motivare le statuizioni, positive o negative, non concordate; la sospensione condizionale della pena, infatti, può
essere concessa ove faccia parte dell’accordo o se le parti concordino nel devolvere alla valutazione discrezionale del giudice se concederla o meno; se invece essa non rientra nei termini del
patto, la pronunzia del giudice non può travalicarne i contenuti (Cass. Sez. 5 n. 4121 del 23/
06/1998, Pellino, Rv. 211506; conf. n. 7109/97, Rv. 208236 e n. 4030/96, Rv. 203310).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugn 2014
Il consi
dott.

estensore
ni

Presidente
do€’,dciJfo Di Virginio

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione di legge per non avere il Tribunale applicato la sospensione condizionale, a dispetto del suo stato di
soggetto incensurato.

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