Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34944 del 09/08/2013


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Penale Sent. Sez. F Num. 34944 Anno 2013
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BIDI DUMITRU N. IL 20/12/1968
avverso la sentenza n. 59/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
04/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ii// co
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Data Udienza: 09/08/2013

1. Bidi Dimitru , per il tramite del difensore fiduciario , propone ricorso per cassazione avverso
la sentenza della Corte di Appello di Roma con la quale , in esecuzione del Mae emesso dal
Tribunale di Sighisoara Mures ( Romania) in data 15 luglio 2011, è stata disposta la consegna
del ricorrente alle competenti Autorità dello Stato della Romania in ragione della condanna ,
definitiva, alla pena della reclusione di anni nove inflitta con sentenza divenuta esecutiva per il
reato di lesioni gravi previsto e punito dagli artt 182 comma II e III codice penale rumeno.
Lamenta la ricorrente violazione di legge nonche vizio di motivazione avuto riguardo all’alt 18
comma I lettera R, legge 69/05.
2. La Corte distrettuale , oltre a vagliare e ritenere sussistenti gli elementi imposti dalla legge
69/05 per la disposta consegna , presa in esame la questione della applicabilità alla specie del
disposto di cui al comma I , lettera R dell’art 18 della legge 69/05 , ha escluso la presenza di
un radicamento sostanziale continuativo e non estemporaneo del ricorrente nel territorio
italiano giacchè l’unico presupposto addotto al fine , id est la presenza dei figli minori del BIDI
in Italia, non è stata ritenuta utile al fine .
3.Con un unico motivo di ricorso , riconducibile all’egida della violazione di legge siccome
riferita al disposto di cui all’ad 18 comma I lettera R della legge 69/05, la difesa evidenzia che
la presenza dei figli del Bidi nel territorio italiano , collocati in una casa famiglia per lo stato di
detenzione del padre ; il legame affettivo che lega questi ultimi al padre , comprovato dalla
istruttoria resa in occasione del provvedimento, allegato , emesso dal tribunale per i
minorenni di Roma con il quale è stata aperto il procedimento per la verifica dello stato di
abbandono dei detti minori ; il radicamento di tali minori nel tessuto sociale nel quale
dimorano ; tutti questi elementi costituivano dati utili a giustificare l’applicabilità alla specie
della norma pretermessa nel ritenere della Corte distrettuale , rifiutando la consegna la cui
esecuzione determinerebbe la definitiva interruzione dei rapporti del ricorrente con i figli.
Considerato in diritto
4. Il ricorso è manifestamente infondato

Ritenuto in fatto

5. La giurisprudenza di questa Corte ha nel tempo sempre più precisato e chiarito che il
requisito della residenza, nella nozione comunitaria che rileva nella L. n. 69 del 2005 per
l’applicazione sia dell’art. 19, lett. c che – ora – dell’art. 18, lett. r, in esito alla declaratoria di
incostituzionalità resa con la sentenza nr 227/10 dal Giudice delle leggi , presuppone
l’esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero in Italia.
Un tale tipo di radicamento si evince da indici fattuali che attengono sia ad aspetti formali che
ad aspetti sostanziali, e che debbono necessariamente concorrere, nessuna delle due tipologie
essendo per sè sufficiente a configurare il requisito della residenza, nella nozione “Europea”
che rileva per l’applicazione della L. n. 69 del 2005.
Così, in primo luogo si pone la formale iscrizione o residenza anagrafica nel territorio dello
Stato (Sez. 6, sent. 20533 del 27- 28.5.2010), che attesta sia la legalità della presenza in
Italia sia una preliminare verifica – anche se prevalentemente appunto formale – delle
condizioni fattuali di tale presenza. In secondo, e – va ribadito – concorrente luogo, occorre che
la presenza nel territorio dello Stato sia caratterizzata, in fatto, da apprezzabile continuità
temporale e stabilità , fissazione in Italia della sede principale e consolidata (anche se non
esclusiva) dei propri interessi economici ed affettivi, distanza temporale rispetto alla
commissione del reato ed alla sentenza di condanna estera, rilevando anche l’eventuale
pagamento di oneri contributivi e fiscali (Sez. 6, sentt. 13517 dell’8-9.4.2010, 14710 del 916.4.2010, 10042 del 9-11.3.2010, 2950 del 19-22.1.2010, 2951 del 19-22.1.2010).
In definitiva, occorre una situazione fattuale caratterizzata da stabili riferimenti familiari,
abitativi e lavorativi che siano tra l’altro idonei anche a consentire l’eventuale accesso ai
benefici penitenziari (il che costituisce, sostanzialmente, la principale finalità di una previsione
normativa che si caratterizza per il privilegio attribuito al favore per l’efficacia risocializzante
dell’esecuzione di pena). La ratio sottesa alla rivisitazione del citato art 18 lettera R nella
lettura che ne ha fornito la Corte costituzionale con la sentenza 227/10 trova infatti un
referente essenziale nella risocializzazione del reo.Tale finalità, di rilievo costituzionale nel
nostro ordinamento e recepita anche in numerose convenzioni internazionali , rischia infatti di
essere seriamente pregiudicata dall’esecuzione della pena in un sistema estraneo, se non
addirittura ostile, al condannato, e appare perciò razionalmente perseguibile solo quando la
pena detentiva viene espiata nel paese in cui il condannato ha saldi legami sociali e familiari.
È poi onere del cittadino comunitario che chiede di scontare in Italia la sanzione applicatagli
all’estero, allegare specifici elementi fattuali indici della sua effettiva residenza o stabile
dimora, nel significato prima rilevato. Nei casi in cui poi residuino dubbi in ordine alla
situazione personale di residente , la Corte d’appello ha la facoltà di richiedere alle parti
interessate, o eventualmente acquisire d’ufficio, produzioni documentali necessarie alla
valutazione (Sez. 6, sent. 28236 del 15 -20.7.2010). La condizione di cittadino o di straniero
residente costituisce infatti il presupposto per l’esercizio del potere discrezionale riconosciuto
alla Corte distrettuale dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r), discrezionalità che va orientata
secondo le eventuali richieste dell’interessato (Sez. 6, sent. 46845 del 10-17.12.2007).

La valutazione.relativa all’idoneità o meno degli elementi fattuali acquisiti costituisce specifico
apprezzamento di stretto merito, che trova fisiologica sede innanzitutto davanti alla Corte
d’appello, dotata tra l’altro di ogni potere di integrazione probatoria, il cui esercizio si renda
eventualmente necessario. L’eccezionale competenza nel merito che la L. n. 69 del 2005
riconosce a questa Corte di legittimità (art. 22.1) attiene infatti prevalentemente, se non in via
esclusiva, alla possibilità di verificare pure gli apprezzamenti di fatto operati dal giudice della
consegna, non conferendo poteri di tipo sostitutivo o integrativo, anche istruttorio (Sez. 6,
sent. 41764 del 29-30.10.2009; Sez. 6, sent. 13812 del 25-30.3.2009).

per ritenere sussistente il presupposto del radicamento risulta riscontrato in esito alla
istruttoria espleta nel caso che occupa .
Il ricorrente, pacificamente, non risulta iscritto nei registri dell’anagrafe.
Ora , se è vero che l’effettivo radicamento nel territorio, costantemente è stato ritenuto non
determinante il solo dato formale della residenza anagrafica in Italia, pretendendosi al fine la
sussistenza di indici ulteriori indici fattuali in grado di dare certa contezza del radicamento per
tempo apprezzabile, è altresì incontrovertibile che ritenere insufficiente il dato della formale
iscrizione anagrafica non significa affatto che lo stesso possa essere considerato addirittura
irrilevante. Il contrario si evince dalle caratteristiche delle procedure e dei requisiti che
conducono all’iscrizione anagrafica secondo la L. n. 1228 del 1954 ed il D.P.R. n. 223 del 1989,
sia per i cittadini extracomunitari che per i cittadini dell’Unione, per questi ultimi anche ai sensi
del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 (in particolare l’art. 9, che disciplina espressamente le
“formalità amministrative” per i cittadini dell’Unione ed i loro familiari: tra l’altro, è proprio il
momento di formalizzazione amministrativa che determina la decorrenza dei cinque anni di
soggiorno legale ed in via continuativa che fonda il diritto al soggiorno permanente).
In definitiva il primo, necessario ancorché non sufficiente, presupposto del concetto di
“residenza ai sensi della L. n. 69 del 2005” non può che essere quello della sua regolarità
formale, secondo le norme dello Stato ospitante: deve pertanto affermarsi il principio di diritto
per cui la formale iscrizione o residenza anagrafica nel territorio dello Stato è condizione
necessaria, ancorché non sufficiente, ai fini della configurabilità della nozione di residenza
propria della L. n. 69 del 2005.
In secondo luogo , anche a voler prescindere da tale dato formale , non può non evidenziarsi
come gli elementi addotti dalla difesa non danno comunque adeguato conto, sul piano
meramente sostanziale , di un radicamento del ricorrente nel territorio della nazione comunque
utile al fine dell’invocata applicazione della segnalata ragione di rifiuto della consegna .
Dall’istruttoria espletata è emerso che il Bidi è in Italia , non si è in grado di affermare se
continuativamente , da circa tre anni , essendosi allontanato dalla Romania proprio per
sfuggire al processo in relazione al quale è stata emessa la condanna esecutiva oggetto della
richiesta di consegna . Prima di essere arrestato in Italia per il tentato omicidio di un

6. Tanto premesso in linea di principio , non uno degli indici formali e fattuali sopra rassegnati

• connazionale ( maggio 2013 ) era privo di uno stabile lavoro , nè dimorava presso una
abitazione determinata ( viveva con i figli in un camper ) .
Si tratta di indici fattuali non equivoci , di segno apertamente contrario all’assetto difensivo .
Né il tenore del dato fattuale allegato – la presenza dei figli minori in Italia – è in grado di
spostare la direzione della valutazione che occupa . Non si tratta di un radicamento di matrice
affettiva determinante , perché tutt’altro che stabile deve ritenersi la presenza in Italia dei
detti minori, portati in Italia dal padre per sfuggire al processo per le gravissime lesioni
arrecate alla madre . Del resto, sulla forza logica di tale dato, il legame affettivo con i figli, e

giustificare il radicamento , è destinata viepiù ad incidere negativamente la stessa apertura
della procedura di verifica per l’abbandono dei minori, motivata dalle vicende processuali del
ricorrente ma anche dai contegni tenuti dallo stesso una volta trasferito sul territorio italiano in
ragione di una comprovata indifferenza rispetto al controllo ed alla cura dei figli ( si veda il
decreto del tribunale per i minorenni allegato nella parte in cui da conto della situazione di
trascuratezza , inadeguatezza abitativa ed assenza di controlli che connotavano le condizioni di
vita dei minori in questione).
Da qui la manifesta infondatezza del gravame cui fa seguito la declaratoria di inammisibilità del
gravame , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di
euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende, determinata in via equitativa .
Manda alla cancelleria per le incombenze di cui all’alt 22 comma V legge 69/05.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e di una somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende,
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all’alt 22 comma V legge 69/05.
Così deciso in Roma il 9 agosto 2013
Il Consigliere relatore

Il Presidente

sulla stessa opportuna conducenza del riferimento a siffatto legame nell’ottica finalizzata a

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