Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34943 del 09/08/2013


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Penale Sent. Sez. F Num. 34943 Anno 2013
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STEFAN GEORGIANA MONICA N. IL 05/12/1987
avverso la sentenza n. 2/2013 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO,
del 04/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
let4e/sentite le conclusioni del PG Dott. N j
au Lo. 01.4.44


11,4

Uditi difensor Avv.; 4,32 dld I) i PII

Data Udienza: 09/08/2013

.4

,

, Ritenuto in fatto
1. Stefan Georgiana Monica, tramite il fiduciario, propone ricorso per Cassazione avverso la

4 sentenza della Corte di Appello Campobasso con la quale, in esecuzione del Mae emesso dalla
Corte regionale di Buftea , in data 25 luglio 2012, è stata disposta la consegna della ricorrente
alle competenti Autorità dello Stato della Romania in ragione della condanna , definitiva, alla
pena della reclusione di anni tre inflitta con sentenza divenuta esecutiva per il reato di furto
aggravato commesso il 10 novembre 2009 in Ilfov County , Romania.
2. Lamenta la ricorrente violazione di legge nonche vizio di motivazione avuto riguardo all’art

assunto la residenza italiana come confermato dalla stessa decisione impugnata. Malgrado tale
ultimo dato formale la Corte di Appello ha comunque ritenuto che non vi fosse il diritto della
ricorrente alla esecuzione della pena in Italia perché la stessa sarebbe solo formalmente
residente nella nazione senza tuttavia aver conseguito un proficuo e corretto inserimento nel
contesto dello stato italiano , non risultando il contestuale possesso di stabili , leciti e
comprovati mezzi di sussistenza utili a comprovare siffatto radicamento .
3. Siffatta conclusione , secondo la prospettazione difensiva , si pone in contrasto con la citata
disposizione di legge essendo in atti la prova , incontroversa , della residenza effettiva della
ricorrente in Italia ; è inadeguatamente supportata sul piano della motivazione perché preclude
senza argomentare alla ricorrente il diritto alla opportunità di reinserimento sociale favorito
dalla esecuzione della pena presso il paese nel quale ha radicati legami affettivi, economici,
lavorativi come comprovato dal fatto che da circa sei anni , dopo un iniziale periodo di
sbandamento, la stessa si mantiene non con mezzi illeciti ed ha intrapreso un percorso di
risocializzazione che verrebbe irrimediabilmente troncato da una esecuzione della pena in
Romania ; appare correlata infine ad una argomentazione contraddittoria perché proprio il
riferimento alla formale residenza indicato in sentenza costituisce motivo a riscontro dello
stabile radicamento nel territorio italiano salva la presenza indici fattuali contrari nella specie
non acquisiti.
Considerato in diritto
4. Il ricorso è infondato per le ragioni precisate di seguito.
5. La giurisprudenza di questa Corte ha nel tempo sempre più precisato e chiarito che il
requisito della residenza, nella nozione comunitaria che rileva nella L. n. 69 del 2005 per
l’applicazione sia dell’art. 19, lett. c che – ora – dell’art. 18, lett. r, in esito alla declaratoria di
incostituzionalità resa con la sentenza nr 227/10 dal Giudice delle leggi , presuppone
l’esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero in Italia.
Un tale tipo di radicamento si evince da indici fattuali che attengono sia ad aspetti formali che
ad aspetti sostanziali, e che debbono necessariamente concorrere, nessuna delle due tipologie
essendo per sè sufficiente a configurare il requisito della residenza, nella nozione “Europea”
che rileva per l’applicazione della L. n. 69 del 2005.

18 lettera R, legge 69/05. Al fine si evidenzia che la ricorrente è cittadina rumena ma che ha

Così, in primo luogo si pone la formale iscrizione o residenza anagrafica nel territorio dello
Stato (Sez. 6, sent. 20533 del 27- 28.5.2010), che attesta sia la legalità della presenza in
Italia sia una preliminare verifica – anche se prevalentemente appunto formale – delle
condizioni fattuali di tale presenza. In secondo, e – va ribadito – concorrente luogo, occorre che
la presenza nel territorio dello Stato sia caratterizzata, in fatto, da apprezzabile continuità
temporale e stabilità , fissazione in Italia della sede principale e consolidata (anche se non
esclusiva) dei propri interessi economici ed affettivi, distanza temporale rispetto alla
commissione del reato ed alla sentenza di condanna estera, rilevando anche l’eventuale

16.4.2010, 10042 del 9-11.3.2010, 2950 del 19-22.1.2010, 2951 del 19-22.1.2010).
In definitiva, occorre una situazione fattuale caratterizzata da stabili riferimenti familiari,
abitativi e lavorativi che siano tra l’altro idonei anche a consentire l’eventuale accesso ai
benefici penitenziari (il che costituisce, sostanzialmente, la principale finalità di una previsione
normativa che si caratterizza per il privilegio attribuito al favore per l’efficacia risocializzante
dell’esecuzione di pena). La ratio sottesa alla rivisitazione del citato ad 18 lettera R nella
lettura che ne ha fornito la Corte costituzionale con la sentenza 227/10 trova infatti un
referente essenziale nella risocializzazione del reo. Tale finalità, di rilievo costituzionale nel
nostro ordinamento e recepita anche in numerose convenzioni internazionali , rischia infatti di
essere seriamente pregiudicata dall’esecuzione della pena in un sistema estraneo, se non
addirittura ostile, al condannato, e appare perciò razionalmente perseguibile solo quando la
pena detentiva viene espiata nel paese in cui il condannato ha saldi legami sociali e familiari.
È poi onere del cittadino comunitario che chiede di scontare in Italia la sanzione applicatagli
all’estero, allegare specifici elementi fattuali indici della sua effettiva residenza o stabile
dimora, nel significato prima rilevato. Nei casi in cui poi residuino dubbi in ordine alla
situazione personale di residente , la Corte d’appello ha la facoltà di richiedere alle parti
interessate, o eventualmente acquisire d’ufficio, produzioni documentali necessarie alla
valutazione (Sez. 6, sent. 28236 del 15 -20.7.2010). La condizione di cittadino o di straniero
residente costituisce infatti il presupposto per l’esercizio del potere discrezionale riconosciuto
alla Corte distrettuale dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r), discrezionalità che va orientata
secondo le eventuali richieste dell’interessato (Sez. 6, sent. 46845 del 10-17.12.2007).
La valutazione relativa all’idoneità o meno degli elementi fattuali acquisiti costituisce specifico
apprezzamento di stretto merito, che trova fisiologica sede innanzitutto davanti alla Corte
d’appello, dotata tra l’altro di ogni potere di integrazione probatoria, il cui esercizio si renda
eventualmente necessario. L’eccezionale competenza nel merito che la L. n. 69 del 2005
riconosce a questa Corte di legittimità (art. 22.1) attiene infatti prevalentemente, se non in via
esclusiva, alla possibilità di verificare pure gli apprezzamenti di fatto operati dal giudice della
consegna, non conferendo poteri di tipo sostitutivo o integrativo, anche istruttorio (Sez. 6,
sent. 41764 del 29-30.10.2009; Sez. 6, sent. 13812 del 25-30.3.2009).

pagamento di oneri contributivi e fiscali (Sez. 6, sentt. 13517 dell’8-9.4.2010, 14710 del 9-

6. Tanto premesso in linea di principio , il caso di specie vede un punto di partenza
incontroverso nella formale residenza che la ricorrente ha assunto in Boiano da tre anni. A
fronte di tale dato formale ed in coerenza con le valutazioni rese dal Giudice distrettuale, non
risultano acquisiti tuttavia altri elementi utili a comprovare la presenza di uno stabile
radicamento presso il territorio italiano nei termini sopra enucleati.
In particolare manca la dimostrazione della presenza di qualsivoglia, anche temporaneo ,
rapporto lavorativo o attività reddituale lecita che possa aver giustificato il sostentamento della
ricorrente nel territorio ; dato , questo, che sul piano logico , come coerentemente evidenziato

di condotte illecite poste in essere dalla ricorrente anche sul territorio italiano.
Né , ancora, la difesa della ricorrente ha dato prova della presenza di rapporti affettivi e
familiari che possano costituire ulteriore elementi di collegamento e stabilizzazione nel
territorio nell’ottica perseguita dal diritto rivendicato ed asseritamente pretermesso.
A ciò si aggiunga un ulteriore elemento valutativo , non segnalato in motivazione dalla Corte
distrettuale, che si pone in ulteriore distonia con il dato effettivo del radicamento in Italia : il
reato commesso in Romania per il quale è stata chiesta la consegna risale al 2009 , periodo
immediatamente a ridosso rispetto a quello della formale assunzione della residenza in Italia ,
così da dare corpo ad un ulteriore indice fattuale non coerente al rivendicato sostanziale
radicamento.
Ne viene , in linea con quanto deciso dalla Corte distrettuale , la correttezza della valutazione
all’uopo assunta nonché l’insussistenza dei vizi di motivazione addotti in ricorso , tutti
imperniati , esclusivamente , su un dato , quello della mera formale residenza , che , da solo,
per quanto sopra evidenziato , non costituisce indice sufficiente al fine di giustificare
l’applicazione dell’alt 18 , comma 1 , lettera R.
Alla infondatezza del gravame segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali .
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali . Manda alla
Cancelleria per gti_TEMITIMITZZIldi cui all’ad 22 Comma V legge 69/05.
Così deciso il 9 agosto 2013
Il Consigliere relatore

il Presidente

dalla Corte distrettuale , non può essere letto se non alla luce anche della pregressa presenza

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