Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34941 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34941 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HUSOVIC PLANIZA N. IL 10/01/1992
avverso la sentenza n. 1655/2012 TRIBUNALE di FORLI’, del
26/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, su richiesta dell’imputata concordata con il PM, ha applicato a Husovic Planiza ai sensi dell’art. 444
cod. proc. pen. la pena di cinque giorni di reclusione per il reato di indebito allontanamento dagli arresti domiciliari (art. 385, commi 1 e 3 cod. pen.), previo riconoscimento della continuazione tra il reato contestato e quelli oggetto di pregresso e distinto giudizio a suo carico, definito con sentenza irrevocabile.

Tanto premesso, si osserva che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso
che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di questa Corte
regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata il suo obbligo di motivazione, in relazione alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena
su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del 27/09/1995,
Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giug o 2014

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, deducendo vizio di motivazione in ordine alla mancata esplicitazione delle ragioni ostative all’emissione di sentenza di
proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

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