Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3494 del 08/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3494 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GABRIELI DEVID N. IL 04/10/1982
avverso la sentenza n. 5434/2012 GIP TRIBUNALE di TREVISO, del
28/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 08/10/2013
R.G. 18438/13 Gabrieli
Considerato che:
11/’corrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la violazione dell’art.606 lette) in
relazione all’ art.129 c.p.p.
Rileva il Collegio che il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c) in relazione
all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato, in quanto la sentenza del giudice di merito che applichi la pena
può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza
impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Cass. Sez.1, Sent.n.
4688 /2007 Rv. 236622). In tema di patteggiamento, una volta che l’accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con
la sentenza di applicazione della pena, non è consentito, fuori dai casi di palese incongruenza, censurare il
provvedimento in punto di qualificazione giuridica del fatto e di ricorrenza delle circostanze, neppure sotto il profilo della
mancanza di motivazione, ricorrendo in proposito un dovere di specifica argomentazione solo per il caso che l’accordo
abbia presupposto una modifica dell’imputazione originaria (Cass.Sez.VI, sentenza n. 32004/2003 Rv. 228405).
Risultando dal testo della gravata sentenza che il giudice ha verificato l’ insussistenza di elementi che importino
decisioni ex art. 129 c.p.p. l’obbligo di motivazione è stato assolto.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del/della ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso (v.Corte Cost.sent.n.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1500.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro
1500 in favore della Cassa delle ammende.
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2 3 GEN 2014
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su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen.,