Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34937 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34937 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TRIESTE
nei confronti di:
ZAMBON MARCO N. IL 07/11/1976
avverso la sentenza n. 502/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
19/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

Motivi della decisione
Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Trieste ricorre contro l’indicata sentenza
della locale Corte d’Appello che, in riforma di quella emessa dal GUP del Tribunale di Gorizia in
data 20/10/2010, ha assolto Zambon Marco dal reato di calunnia (art. 368 cod. pen.) nei confronti di Sancin Daniele per insussistenza del fatto, disponendo la trasmissione degli atti del
procedimento al PM in al diverso reato di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.).

Il ricorso appare inammissibile poiché essenzialmente volto a richiedere a questa Corte di legittimità una nuova valutazione, sostitutiva di quella operata dalla Corte territoriale, riguardante il merito del giudizio, sulla base di una motivazione che, pur nella sua sinteticità nella parte
riferita alla diversa qualificazione giuridica del fatto, evidenzia in maniera adeguata le ragioni
della concreta scelta valutativa effettuata.
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso non fa seguito pronunzia sulle spese, attesa la
natura di parte pubblica del ricorrente (art. 592, comma 1 cod. proc. pen.).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Roma, 11 giugno 014

Il ricorrente deduce vizio di motivazione per avere la Corte territoriale, pure all’esito di una
attenta ricostruzione del fatto e previa confutazione dei motivi d’appello articolati dall’imputato, contraddittoriamente ed imprevedibilmente virato per la sua assoluzione sulla base di
scarse e apodittiche affermazioni.

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