Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34935 del 11/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34935 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCAGLIOLA FABIO N. IL 19/08/1972
avverso la sentenza n. 1110/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
23/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 11/06/2014
Motivi della decisione
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine all’insufficienza delle
prove a proprio carico, riaffermando la tesi già sostenuta nei due gradi di giudizio di non avere
risposto ai richiami dei Carabinieri recatisi presso la sua abitazione per effettuare un controllo,
ma non di essersi affatto allontanato dal domicilio coatto; si deduce, inoltre, violazione di legge
in ordine al carattere eccessivo della pena, dovuto ad erroneo giudizio di equivalenza tra le
concesse attenuanti generiche e la contestata recidiva.
Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale già
adeguatamente motivato sia in ordine alla giustificazione addotta dall’imputato – risultata priva
di riscontri concreti – a fronte del prolungato controllo eseguito dai Carabinieri il giorno
29.1.09, sia in ordine alla impossibilità di ritenere prevalenti le concesse attenuanti generiche
dovuta alla preclusione di cui all’art. 69, comma 4 cod. pen. derivante dai gravi e reiterati precedenti gravanti a carico del ricorrente.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugno 2014
L’imputato Scagliola Fabio ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Trieste
che, a conferma di quella emessa dal Tribunale di Udine, Sezione Distaccata di Palmanova in
data 05/03/2010, ne ha confermato la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di
reclusione per il reato di indebito allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare (art. 385,
commi 1 e 3 cod. pen.).