Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34934 del 11/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 34934 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FOSCHI ALFREDO N. IL 03/06/1951
avverso la sentenza n. 8496/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 17/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

Motivi della decisione
L’imputato Foschi Alfredo ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Bologna
che, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Forlì, Sezione Distaccata di Cesena in
data 28/09/2010, ne ha ribadito la condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art.
337 cod. pen.), rideterminando pere, la pena nella misura di dieci mesi di reclusione.

Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale congruamente motivato in ordine all’elemento oggettivo del reato, consistito nella pronunzia di minacce all’indirizzo degli operanti (‘ve la faccio pagare, ci penso io a farvela pagare’ e in riferimento ai documenti di cui era stata chiesta l’esibizione: ‘datemi i vostri documenti che ve li ficco nel culo’), intenti nelle incombenze della sua identificazione, seguita all’accompagnamento
negli uffici di polizia dovuto a gravi molestie cagionate ai passanti.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giug o 2014

Il ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato contestato, essendosi limitata la propria condotta ad atti di mera disobbedienza ovvero di resistenza passiva.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA