Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34933 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34933 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZUCCONELLI PIER LUIGI N. IL 08/09/1969
avverso la sentenza n. 1123/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 17/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

Motivi della decisione
L’imputato Zucconelli Pier Luigi ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Bologna che, a conferma di quella emessa dal locale Tribunale in data 13/04/2010, ne ha ribadito
la condanna alla pena di tre mesi e sedici giorni di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), oltre alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno con obbligo di sottoporsi a visite periodiche presso il servizio psichiatrico territorialmente competente.

Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato in ordine all’elemento oggettivo del reato (gravi minacce ed improperi
nei confronti degli operanti che si accingevano a sottoporre l’imputato a test alcolimetrico e
contatto fisico con gli stessi, in parte del resto ammesso dallo stesso ricorrente), anche alla
luce delle condizioni psichiche dello Zucconelli, riconosciuto affetto da disturbo di tipo paranoideo e strutturato stabile, tale da scemare ma non escludere la capacità di intendere e di volere
e debitamente considerato già in primo grado mercé il riconoscimento dell’attenuante di cui
all’art. 89 cod. pen.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugno 2014

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza
del reato di resistenza a pubblico ufficiale, determinata da ua erronea sopravvalutazione delle
proprie facoltà percettive.

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