Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34931 del 11/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34931 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RONCALLO ALESSANDRO N. IL 15/10/1988
avverso la sentenza n. 2262/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
18/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 11/06/2014
Motivi della decisione
L’imputato Roncallo Alessandro ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Genova che, a conferma di quella emessa dal locale Tribunale in data 12/03/2012, ne ha ribadito la
condanna alla pena di sette mesi di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art.
337 cod. pen.).
Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato sia in ordine alla denegata concessione delle attenuanti, ritenuta preclusa dai plurimi precedenti penali dell’imputato, sia in ordine alla congruità della pena, già
applicata in misura molto vicina al minimo edittale di legge.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugn 2014
Il ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla denegata concessione delle circostanze
attenuanti generiche ed al carattere eccessivo della pena.