Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34930 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34930 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TARAFI MUSTAPHA N. IL 05/01/1983
avverso la sentenza n. 7105/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 07/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

Motivi della decisione
L’imputato Tarafi Mustapha ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Bologna
che, a conferma di quella emessa dal Tribunale di Piacenza in data 15/04/2009, ne ha ribadito
la condanna alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale
(art. 337 cod. pen.)

Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato sia in ordine all’elemento oggettivo del reato (colluttazione insorta con
gli operanti nell’atto di eseguire una misura cautelare personale), sia in ordine all’assenza della
esimente della reazione ad atti arbitrari dei pubblici ufficiali, rimasta allo stato di mero assunto
assertivo; quanto, infine, alla concessione delle attenuanti, essa è stata ritenuta preclusa dalla
inesistenza di elementi idonei a consentire una positiva valutazione al riguardo.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugno 014

Il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di resistenza contestato, attesa la ricorrenza dell’esimente dell’atto arbitrario imputabile al pubblico ufficiale
nonché in ordine alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche

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