Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34929 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34929 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHRAKA MOHAMED N. IL 29/03/1969
avverso la sentenza n. 2644/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 24106/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

Motivi della decisione
L’imputato Chraka Mohamed ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Bologna
che, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Piacenza in data 14/11/2007, ha ridotto la pena inflittagli in primo grado alla misura di quattro mesi di reclusione per il reato di
indebito allontanamento dagli arresti domiciliari (art. 385, commi 1 e 3 cod. pen.).

Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale già
adeguatamente motivato in ordine al carattere non scriminante del motivo dell’allontanamento.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugno 2014

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, riaffermando la tesi dell’assenza
di responsabilità a causa della ricorrenza di uno stato di necessità putativo, dovuto al fatto di
avere appreso di uno stato di malattia della figlia in Marocco, che lo aveva indotto ad allontanarsi dal domicilio coatto per l’acquisito di una scheda telefonica.

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