Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34927 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34927 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FORESTIERI PAOLO N. IL 19/08/1990
avverso la sentenza n. 1025/2012 TRIBUNALE di SIRACUSA, del
12/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, su
richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato a Forestieri Paolo ai sensi dell’art.
444 cod. proc. pen. la pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione, condizionalmente sospesa, per il reato di indebito allontanamento dagli arresti domiciliari (art. 385 cod. pen.).

Tanto premesso, si osserva che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso
che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di questa Corte
regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata il suo obbligo di motivazione, in relazione alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena
su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del 27/09/1995,
Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugno 2014

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato limitandosi a lamentare la
mancata emissione di sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

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