Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34926 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34926 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LISI BERRDINO N. IL 17/10/1951 parte offesa nel procedimento
c/
GENTILE ALDO N. IL 14/09/1962
avverso il decreto n. 708/2013 GIP TRIBUNALE di L’AQUILA, del
28/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

Motivi della decisione
Lisi Berardino ricorre, tramite atto sottoscritto dal difensore, avverso l’ordinanza emessa in data 28/05/2013 con cui il GIP del Tribunale di L’Aquila ha disposto l’archiviazione del procedimento instaurato nei confronti di Gentile Aldo per il reato di cui calunnia (art. 368 cod. pen.) ai
propri danni.

Ciò premesso, si osserva che il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso provvedimento inoppugnabile, essendo stato emesso all’esito di procedura camerale provocata dall’opposizione della parte offesa (artt. 409, 410, 127 cod. proc. pen.), né essendo stati dedotti profili procedurali inerenti la violazione del diritto al contraddittorio che alla stessa parte compete, ove ne abbia fatto tempestiva richiesta, in caso di richiesta di archiviazione formulata dal
PM.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 500,00 (cinquecento).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 500,00 (cinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugno 014

Il ricorrente ritiene il provvedimento incongruo rispetto al contenuto dell’atto d’opposizione e in
particolare alla richiesta di integrazione delle indagini preliminari mediante acquisirne delle
dichiarazioni di un nuovo testimone.

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